Corte costituzionale
Sentenza n. 338/2005
Corte cost., sent. 27 luglio 2005, n. 338
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 338/2005
- Data di deposito
- 27 luglio 2005
- Data di decisione
- 14 luglio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:338
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 3, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
- legge n. 537 del 26 settembre 1981
- art. 2, comma 5, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
- art. 2, comma 6, decreto-legge n. 402 del 29 luglio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 29734
Il limite alla discrezionalità del legislatore nella scelta dei criteri di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile, ravvisabile nell’assenza, nella normativa implicata, di una clausola di salvaguardia della posizione acquisita a seguito del raggiungimento dell’anzianità minima contributiva, non opera nella ipotesi di versamenti volontari necessari al raggiungimento dell’anzianità contributiva minima, posto che, come la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, non si rinvengono […] principi costituzionali, che impongano in ogni caso a tutti gli effetti l’equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria”, con la conseguenza che rimane nell’ambito della discrezionalità legislativa la scelta di un limite massimo alla retribuzione pensionabile per il prosecutore volontario, previsto dalle norme denunciate pur dopo il mutamento normativo recato, nell’ambito del sistema di contribuzione obbligatoria, dall’art. 21, comma 6, della legge n. 67 del 1988, senza con ciò che venga alterata la funzione propria della contribuzione volontaria; né può affermarsi una equiparazione a tutti gli effetti tra contribuzione volontaria e contribuzione obbligatoria, poiché diversa è la posizione del lavoratore in attività rispetto a quella del lavoratore che, cessato dal servizio, non ha ancora raggiunto l’anzianità contributiva minima; né, infine, le mere conseguenze di fatto nell’applicazione delle norme denunciate possono rilevare ai fini dello scrutinio di costituzionalità. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dell’art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, nella parte in cui “le aliquote a percentuale dei contributi volontari dovuti dai lavoratori già occupati alle dipendenze di terzi si applicano alle retribuzioni di cui alla tabella F relativa alla contribuzione volontaria (comma terzo); “a decorrere dall’anno 1982 e con effetto dal 1° gennaio di ciascun anno, le retribuzioni di cui al terzo comma sono aumentate nella stessa misura percentuale delle variazioni delle pensioni che si verificano in applicazione dell’art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, entro il limite massimo di retribuzione pensionabile vigente nel periodo cui si riferisce il versamento”; (quinto comma ); per il calcolo della retribuzione pensionabile si prenda in considerazione “la retribuzione media corrispondente alla classe di contribuzione assegnata, in vigore negli anni in cui risulta versata la contribuzione”. - Sui limiti imposti alla discrezionalità del legislatore circa il criterio di individuazione del periodo di riferimento della retribuzione pensionabile cfr. sentenza citata n. 432/1999. - Circa la funzione della prosecuzione volontaria, cfr. sentenze citate nn. 37/1982 e 574/1987. - Altre sentenze citate nn. 574/1987, 822/1988, 307/1989, 428/1992, 338/1995, 264/1994, 427/1997, 201/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi terzo, quinto e sesto, del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402 (Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni), convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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