Corte costituzionale
Sentenza n. 301/2005
Corte cost., sent. 22 luglio 2005, n. 301
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 301/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:301
Norme oggetto del giudizio
- art. 82, comma 2, decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993
- art. 202, regio decreto n. 267 del 16 marzo 1942
Parametri
Massime
Massima n. 29665
È infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., degli artt. 82, comma 2, del d. lgs. 1° settembre 1993, n. 385, e 202 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui consentirebbero che la dichiarazione giudiziale dello stato d'insolvenza successiva al decreto di sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di una banca sia pronunciata dopo un anno dalla data di emissione del decreto. È infatti insussistente la dedotta ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina dei limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, quale risulta sia dagli artt. 10, 11 e 147 l. fall., sia dalla giurisprudenza costituzionale, per l'evidente non comparabilità delle situazioni, eterogenee e rispondenti a diverse rationes legis, messe a raffronto dal rimettente in relazione al dies a quo dell'auspicato termine annuale per la dichiarazione dello stato di insolvenza, atteso che il giudice a quo assimila all'emissione del decreto di liquidazione coatta amministrativa sia l'iscrizione nel registro delle imprese della cessazione dell'attività d'impresa individuale, sia la cancellazione dal registro delle imprese della società esercente una impresa collettiva, sia la pubblicizzazione della perdita della qualità di socio illimitatamente responsabile di una società fallita. Ma mentre in tali ultimi tre casi viene portato a conoscenza dei terzi un fatto che esclude la sussistenza di un'attività imprenditoriale o che fa venir meno l'imputabilità alla società dell'attività di impresa e delle correlative situazioni giuridiche soggettive o che fa cessare la responsabilità illimitata del socio, nel caso della liquidazione coatta amministrativa si apre, invece, una procedura concorsuale che non provoca alcuno dei suddetti effetti, essendo essa diretta solo alla liquidazione dei rapporti dell'impresa e potendo eventualmente condurre, all'esito delle operazioni di liquidazione, alla cancellazione della società dal registro delle imprese, sicché nella liquidazione coatta amministrativa la sopravvenuta sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una procedura concorsuale già aperta e riguarda una società ancora non cancellata dal registro delle imprese. Né nelle norme denunciate è ravvisabile intrinseca irragionevolezza perché inidonee a salvaguardare il generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche a) per l'indefinita protrazione del termine di decorrenza della prescrizione delle azioni di revocatoria fallimentare, in quanto il dies a quo corrisponde alla data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo, e b) per la possibile, anomala divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e momento consumativo di tali reati, identificandosi quest'ultimo nella data della pronuncia della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza, emettibile senza limiti di tempo. Quanto alla decorrenza della prescrizione delle azioni revocatorie fallimentari, nell'ipotesi di sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza emessa successivamente al decreto di liquidazione coatta, anche ad accogliere l’interpretazione del rimettente - secondo cui il dies a quo è costituito dalla data di tale sentenza, ed il “periodo sospetto”, e cioè il periodo nel quale l'atto pregiudizievole ai creditori è revocabile, va computato a ritroso dal decreto di messa in liquidazione coatta amministrativa -, da ciò non deriva, tuttavia, la denunciata lesione del generale interesse alla certezza delle situazioni giuridiche, perché la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza interviene in una situazione in cui la società in liquidazione coatta non è estinta: se si considera, poi, che la società in liquidazione coatta amministrativa non è cancellata dal registro delle imprese e che l'accertamento della sussistenza dello stato di insolvenza al momento del decreto di liquidazione coatta amministrativa ben può essere basato su indagini effettuate dal commissario liquidatore, si rivela non irragionevole la scelta del legislatore di consentire, durante la pendenza della procedura di liquidazione coatta amministrativa, l'emissione, senza limiti di tempo, di una sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza. La possibile divaricazione temporale tra momento di realizzazione della condotta materiale dei reati di bancarotta e loro momento consumativo, poi, è situazione consequenziale alla scelta discrezionale del legislatore di configurare la sentenza di fallimento (o di accertamento dello stato di insolvenza di impresa) o come elemento costitutivo del reato (secondo la prevalente giurisprudenza), o come condizione obiettiva del reato, ovvero come condizione per la produzione dell'evento costituito dalla lesione o messa in pericolo dell'interesse tutelato dalla norma penale (secondo diverse impostazioni della dottrina), sicché la disciplina penale, riguardo alla liquidazione coatta amministrativa, non solo non differisce significativamente da quella dei corrispondenti reati fallimentari, ma neppure supera i limiti della ragionevolezza e della non arbitrarietà, se si tiene conto dell'intento del legislatore di impedire un tipo di condotta attribuendo ad essa carattere di illiceità penale solo se e nel momento in cui sia dichiarato il fallimento (o lo stato di insolvenza). - Sui limiti temporali per la dichiarazione di fallimento, cfr. sentt. n. 66 del 1999 e n. 319 del 2000, nonché ordd. n. 361 e n. 11 del 2001; n. 131 e n. 321 del 2002, e n. 36 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 82, comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) e 202 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Cosenza con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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