Corte costituzionale

Sentenza n. 283/2005

Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 283

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
283/2005
Data di deposito
15 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:283

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
  • legge n. 863 del 19 dicembre 1984

Parametri

Massime

Massima n. 29619

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui – nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 – prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto, onde il mancato rispetto di tale requisito di forma, previsto 'ad substatiam', comportava la nullità del contratto ed escludeva la sua conversione in contratto di lavoro a tempo pieno. Premesso che l’abrogazione della disposizione censurata ad opera dell’art. 11 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, che attualmente regola la materia, non comporta l’inammissibilità della questione di costituzionalità, la cui perdurante rilevanza consegue all’applicabilità, ritenuta dalla Corte rimettente, della precedente disciplina, vigente all’epoca dei fatti di causa, è possibile dare della disposizione censurata un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di lavoro, pur se non dà luogo alla conversione automatica del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale, di cui all’art. 1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, sicché deve escludersi l’effetto della possibile estromissione del lavoratore dal posto di lavoro senza che, ricorrendone i presupposti, possa trovare applicazione l’ordinaria disciplina del licenziamento individuale. - Sulle conseguenze della nullità, per vizio di forma, del contratto di lavoro a tempo parziale, v. la citata sentenza n. 210/1992. - Sulla inidoneità della mancanza di forma scritta richiesta 'ad substantiam' per un contratto (o una clausola di questo) a comportare la radicale dissoluzione del rapporto ove detta forma rivesta una funzione di protezione, v. la citata sentenza n. 7/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento di livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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