Corte costituzionale
Sentenza n. 283/2005
Corte cost., sent. 15 luglio 2005, n. 283
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 283/2005
- Data di deposito
- 15 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:283
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, decreto-legge n. 726 del 30 ottobre 1984
- legge n. 863 del 19 dicembre 1984
Parametri
Massime
Massima n. 29619
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, nella parte in cui – nel regime precedente all’entrata in vigore del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 61 – prescriveva che il contratto di lavoro a tempo parziale dovesse stipularsi per iscritto, onde il mancato rispetto di tale requisito di forma, previsto 'ad substatiam', comportava la nullità del contratto ed escludeva la sua conversione in contratto di lavoro a tempo pieno. Premesso che l’abrogazione della disposizione censurata ad opera dell’art. 11 del d.lgs. 25 febbraio 2000, n. 61, che attualmente regola la materia, non comporta l’inammissibilità della questione di costituzionalità, la cui perdurante rilevanza consegue all’applicabilità, ritenuta dalla Corte rimettente, della precedente disciplina, vigente all’epoca dei fatti di causa, è possibile dare della disposizione censurata un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che la nullità per vizio di forma della clausola sulla riduzione dell’orario di lavoro, pur se non dà luogo alla conversione automatica del rapporto a tempo parziale in rapporto a tempo pieno, non è comunque idonea a travolgere integralmente il contratto, ma determina, in ragione dell’inefficacia della pattuizione relativa alla scelta del tipo contrattuale speciale e in applicazione della disciplina ordinaria della nullità parziale, di cui all’art. 1419, primo comma, cod. civ., la qualificazione del rapporto come normale rapporto di lavoro, sicché deve escludersi l’effetto della possibile estromissione del lavoratore dal posto di lavoro senza che, ricorrendone i presupposti, possa trovare applicazione l’ordinaria disciplina del licenziamento individuale. - Sulle conseguenze della nullità, per vizio di forma, del contratto di lavoro a tempo parziale, v. la citata sentenza n. 210/1992. - Sulla inidoneità della mancanza di forma scritta richiesta 'ad substantiam' per un contratto (o una clausola di questo) a comportare la radicale dissoluzione del rapporto ove detta forma rivesta una funzione di protezione, v. la citata sentenza n. 7/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento di livelli occupazionali), convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 36 della Costituzione, dalla Corte di cassazione con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 15 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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