Corte costituzionale
Sentenza n. 276/2005
Corte cost., sent. 12 luglio 2005, n. 276
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 276/2005
- Data di deposito
- 12 luglio 2005
- Data di decisione
- 4 luglio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:276
Norme oggetto del giudizio
- art. 45, comma 6, legge n. 144 del 17 maggio 1999
- art. 2, comma 1, decreto legislativo n. 81 del 28 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29596
La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato il principio che la previsione di una diversa valutazione delle anzianità pregresse attraverso un discrimine temporale non viola il principio di uguaglianza, anzi, l’elemento temporale può essere legittimo criterio di discrimine se esso intervenga a delimitare le sfere di applicazione di norme nell’ambito del riordino complessivo della disciplina attinente ad una determinata materia. Nella specie, peraltro, le disuguaglianze denunciate non derivano dalla formulazione delle norme impugnate, bensì da evenienze connesse alla loro concreta applicazione, sostanziandosi, così, in inconvenienti di mero fatto irrilevanti ai fini dello scrutinio di costituzionalità. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, nella parte in cui stabilisce che le disposizioni di cui all’art. 12 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 si applicano ai lavoratori socialmente utili “che abbiano maturato o che possano maturare dodici mesi in tale tipo di attività nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1998 ed il 31 dicembre 1999”, e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, nella parte in cui prescrive che le disposizioni del decreto stesso “si applicano, salvo quanto previsto dall’art. 10, comma 1, ai soggetti impegnati in progetti di lavori socialmente utili e che abbiano effettivamente maturato dodici mesi di permanenza in tali attività nel periodo dal 1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1999. - Sentenze citate nn. 430/2004, 40 e 190/2003, 155/2005; ordinanze nn. 349 e 173/2003 e sentenza n. 98/2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (Disposizioni in materia di occupazione e di previdenza), e 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili, a norma dell'art. 45, comma 2, della legge 17 maggio 1999, n. 144), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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