Corte costituzionale
Sentenza n. 275/2005
Corte cost., sent. 12 luglio 2005, n. 275
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 275/2005
- Data di deposito
- 12 luglio 2005
- Data di decisione
- 4 luglio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:275
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, decreto-legge n. 19 del 13 febbraio 1981
- legge n. 128 del 15 aprile 1981
- art. 1, comma 2, decreto-legge n. 19 del 13 febbraio 1981
- art. 1, comma 3, decreto-legge n. 19 del 13 febbraio 1981
Parametri
Massime
Massima n. 29595
Le denunciate norme modificatrici dell’originaria estensione soggettiva del beneficio fiscale in argomento ai soggetti danneggiati residenti (o domiciliati od aventi sede) nell’area colpita dal sisma del novembre 1980 debbono valutarsi in riferimento alla loro 'ratio' e non a quella della norma da esse modificata, tenendo conto, in coerenza con il costante orientamento della giurisprudenza costituzionale, del loro carattere derogatorio e del fatto che esse costituiscono il frutto di scelte del legislatore soggette a controllo di costituzionalità nei limiti della palese arbitrarietà od irrazionalità. Deve, quindi, convenirsi che non appare manifestamente irragionevole ritenere che i soggetti danneggiati, che hanno residenza, domicilio o sede nell’area colpita dal sisma ed ivi svolgano la loro attività, abbiano subito un pregiudizio complessivo maggiore rispetto agli altri danneggiati e, in relazione a tale circostanza, siano meritevoli essi soli del menzionato beneficio fiscale, non essendo, peraltro, consentito alla Corte estenderne l’ambito di applicazione. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dell’art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, nella parte in cui dispone che non si applica ai soggetti non residenti, né domiciliati, né aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dal sisma, il beneficio fiscale di cui all’art. 10 del decreto-legge 5 dicembre 1980, n. 799, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 875. - Sentenze citate nn. 346/2003 e 431/1997. - In tema di esenzioni ed agevolazioni fiscali, v. ordinanze n. 27/2001 e 10/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi primo, secondo e terzo, del decreto-legge 13 febbraio 1981, n. 19 (Individuazione dei comuni colpiti dal sisma del novembre 1980), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 aprile 1981, n. 128, sollevata – in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione – dalla Commissione tributaria centrale con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze