Corte costituzionale

Sentenza n. 274/2005

Corte cost., sent. 12 luglio 2005, n. 274

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
274/2005
Data di deposito
12 luglio 2005
Data di decisione
4 luglio 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:274

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29594

E’ costituzionalmente illegittimo, in relazione al principio di ragionevolezza, riconducibile all’art. 3 della Costituzione, l’art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge. La compensazione 'ope legis' delle spese nel caso di cessazione della materia del contendere, infatti, rendendo inoperante il principio di responsabilità delle spese del giudizio, osservato anche nel processo tributario, si traduce in un ingiustificato privilegio per la parte che pone in essere un comportamento di regola determinato dal riconoscimento della fondatezza delle altrui ragioni e, corrispondentemente, in un ingiustificato pregiudizio per la controparte, specie quella privata, obbligata ad avvalersi dell’assistenza tecnica di un difensore. - Sentenze citate nn. 53/1998, 465/2000, 265 e 77/1999, 368/1998; ordinanza n. 68/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 46, comma 3, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), nella parte in cui si riferisce alle ipotesi di cessazione della materia del contendere diverse dai casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il4 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 12 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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