Corte costituzionale

Sentenza n. 266/2005

Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 266

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
266/2005
Data di deposito
7 luglio 2005
Data di decisione
23 giugno 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:266

Norme oggetto del giudizio

  • tariffa annessa nota al numero d'ordine 16, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
  • tabella A numeri d'ordine 16 e 17, legge della Regione Piemonte n. 70 del 4 settembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 29513

Dalla lettura coordinata della norma di delega (art. 3, comma 1, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n. 158 del 1990) e di quella oggetto di censura, emanata in sua attuazione (numero d’ordine 16 della tariffa approvata con decreto legislativo n. 230 del 1991) non emerge alcun elemento idoneo a porre una distinzione tra tassa e soprattassa ed a rendere quest’ultima qualificabile come tributo distinto, unici essendo per ambedue i prelievi sia il presupposto dell’imposizione (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l’ente impositore (Regione), sia il soggetto passivo della prestazione (concessionario), sia, infine, la modalità di riscossione (versamento contestuale di tassa e soprattassa), costituendo la soprattassa, nonostante il 'nomen iuris', solo un maggiore importo della tassa stessa, con specifica salvezza dello specifico vincolo quantitativo imposto dal comma 2, lettera c), dello stesso art. 3 della legge n. 281 del 1970. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, della nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone che “per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa”.

Massima n. 29514

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, sollevate in riferimento all’art. 119 della Costituzione. La disposizione censurata di cui al numero d’ordine 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996 è, infatti, inammissibile per irrilevanza, posto che il giudice 'a quo' non ne deve fare applicazione; mentre la questione relativa al primo periodo della nota al numero d’ordine 16 della tabella medesima è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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