Corte costituzionale
Sentenza n. 266/2005
Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 266
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 266/2005
- Data di deposito
- 7 luglio 2005
- Data di decisione
- 23 giugno 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:266
Norme oggetto del giudizio
- tariffa annessa nota al numero d'ordine 16, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991
- tabella A numeri d'ordine 16 e 17, legge della Regione Piemonte n. 70 del 4 settembre 1996
Parametri
Massime
Massima n. 29513
Dalla lettura coordinata della norma di delega (art. 3, comma 1, della legge n. 281 del 1970, nel testo sostituito dall’art. 4 della legge n. 158 del 1990) e di quella oggetto di censura, emanata in sua attuazione (numero d’ordine 16 della tariffa approvata con decreto legislativo n. 230 del 1991) non emerge alcun elemento idoneo a porre una distinzione tra tassa e soprattassa ed a rendere quest’ultima qualificabile come tributo distinto, unici essendo per ambedue i prelievi sia il presupposto dell’imposizione (concessione di costituzione di azienda faunistico-venatoria), sia l’ente impositore (Regione), sia il soggetto passivo della prestazione (concessionario), sia, infine, la modalità di riscossione (versamento contestuale di tassa e soprattassa), costituendo la soprattassa, nonostante il 'nomen iuris', solo un maggiore importo della tassa stessa, con specifica salvezza dello specifico vincolo quantitativo imposto dal comma 2, lettera c), dello stesso art. 3 della legge n. 281 del 1970. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 76 della Costituzione, della nota al numero d’ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone che “per le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa”.
Massima n. 29514
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d’ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70, sollevate in riferimento all’art. 119 della Costituzione. La disposizione censurata di cui al numero d’ordine 17 della tabella A allegata alla legge della Regione Piemonte n. 70 del 1996 è, infatti, inammissibile per irrilevanza, posto che il giudice 'a quo' non ne deve fare applicazione; mentre la questione relativa al primo periodo della nota al numero d’ordine 16 della tabella medesima è parimenti inammissibile per la contraddittorietà della motivazione sulla non manifesta infondatezza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della nota al numero d'ordine 16 della tariffa annessa al decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'articolo 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dei numeri d'ordine 16 e 17 della tabella A, allegata alla legge della Regione Piemonte 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), sollevate, in riferimento all'art. 119 Cost., dal Tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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