Corte costituzionale

Sentenza n. 264/2005

Corte cost., sent. 7 luglio 2005, n. 264

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
264/2005
Data di deposito
7 luglio 2005
Data di decisione
23 giugno 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:264

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 1, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 32, comma 2, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 32, comma 4, legge n. 724 del 23 dicembre 1994
  • art. 5, comma 7, bis, decreto-legge n. 415 del 2 ottobre 1995
  • legge n. 507 del 29 novembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 29510

La disciplina censurata, modulando il suo impatto secondo modalità, non irragionevoli, di temperamento degli effetti sul rapporto di locazione in corso, sia diversificando gli incrementi in base alla consistenza del reddito dei conduttori, sia prevedendo la possibilità di recedere dal rapporto stesso, sia consentendo l’adempimento in più soluzioni e, infine, limitando l’aumento del canone locatizio ad una misura che non può superare la media dei prezzi praticati in regime di libero mercato, si sottrae alle censure dedotte. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, commi 1, 2, e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui dispone (comma 1) che i canoni annui per i beni patrimoniali dello Stato, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, valutati rispetto a quelli dovuti per il 1994 di un coefficiente pari a 2,5 volte il canone stesso, salvo quanto previsto dal successivo comma 2. Tale comma dispone, a sua volta, che a decorrere dal 1° gennaio 1995, i canoni annui per i beni patrimoniali e demaniali dello Stato destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, sono, in deroga alle altre disposizioni di legge in vigore, rivalutati rispetto a quelli dovuti per l’anno 1994 di un coefficiente pari a: due volte il canone stesso per i soggetti appartenenti ad un nucleo familiare con un reddito complessivo, riferito all’anno di imposto 1993, non superiore ad ottanta milioni di lire; cinque volte il canone stesso, per i soggetti che appartengano ad un nucleo familiare con un reddito annuo, per il medesimo anno 1993, pari o superiore ad ottanta milioni di lire. Il comma 4 determina la decorrenza delle maggiorazioni di cui ai commi 1 e 2 dal 1° gennaio 1995. - Sentenze citate: n. 89/1996 e n. 5/2000, n. 446/2002; ordinanza n. 327/2001; sentenze n. 393/2000 e 416/1999, 299 e 176/2000; sulla tutela dell’autonomia negoziale assicurata solo in via meramente indiretta, come strumento di libertà economica, v. sentenze citate nn. 393 e 70/2000, n. 268/1994, n. 241/1990 e n. 89/1984. - Sulla irrilevanza degli inconvenienti di fatto nell’applicazione delle disposizioni denunciate, cfr. ordinanze nn. 155/2005 e 121/2003.

Massima n. 29511

Il diverso trattamento in punto di rivalutazione annuale del canone adottato dal legislatore non può reputarsi irragionevole e discriminatorio rispetto al regime degli aggiornamenti del canone valido per i rapporti di locazione tra privati alla luce della maggior durata dei rapporti di locazione degli immobili di proprietà statale rispetto a quella, quadriennale, stabilita per gli immobili privati, stante la non omogeneità tra le situazioni poste a confronto, tenuto anche conto del limite posto dal comma 6 dello stesso art. 5, in base al quale l’ammontare complessivo del canone non può, in ogni caso, superare la media dei prezzi praticati in regime di mercato per immobili aventi caratteristiche analoghe. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, in riferimento all’art. 3 della Costituzione, il quale prevede che il canone di locazione rideterminato nel 1995 venga aggiornato negli anni successivi in base all’intera variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall’ISTAT.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevata, in riferimento agli art. 3 e 97, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 7-bis, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 (Proroga dei termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85), convertito, con modificazioni, nella legge 29 novembre 1995, n. 507, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal medesimo Tribunale di Ancona con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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