Corte costituzionale

Sentenza n. 225/2005

Corte cost., sent. 8 giugno 2005, n. 225

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
225/2005
Data di deposito
8 giugno 2005
Data di decisione
6 giugno 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:225

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29442

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 53 Cost., dell'art. 32, primo comma, numero 2), del d. P. R. 29 settembre 1973, n. 600, nella parte in cui prevede che i prelevamenti effettuati nell'ambito dei rapporti bancari siano posti, come ricavi, a base delle rettifiche ed accertamenti dell'amministrazione finanziaria, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili. Il rimettente muove, infatti, dall’apodittico assunto della indeducibilità delle componenti negative dal maggior reddito d'impresa accertato in base alla norma impugnata, assunto smentito dalla più recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in caso di accertamento induttivo, si deve tenere conto – in ossequio al principio di capacità contributiva – non solo dei maggiori ricavi ma anche della incidenza percentuale dei costi relativi, che vanno, dunque, detratti dall'ammontare dei prelievi non giustificati: così interpretata, la norma si sottrae alla censura di violazione dell'art. 53 Cost., risolvendosi, quanto alla destinazione dei prelievi non risultanti dalle scritture contabili, in una presunzione di ricavi 'iuris tantum' - suscettibile, cioè, di prova contraria attraverso la indicazione del beneficiario dei prelievi -, non lesiva del principio di ragionevolezza, non essendo manifestamente arbitrario ipotizzare che i prelievi ingiustificati dai conti correnti bancari effettuati da un imprenditore siano stati destinati all'esercizio dell'attività d'impresa e siano, quindi, in definitiva, detratti i relativi costi, considerati in termini di reddito imponibile. Neppure è, infine, violato il principio di eguaglianza in danno dei titolari di conti bancari, essendo la disponibilità di tali conti elemento idoneo a legittimare il rilievo meramente probatorio attribuito al prelievo non giustificato di somme.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32, primo comma, numero 2), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale di Torino, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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