Corte costituzionale

Sentenza n. 220/2005

Corte cost., sent. 8 giugno 2005, n. 220

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
220/2005
Data di deposito
8 giugno 2005
Data di decisione
6 giugno 2005
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:220

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, legge n. 276 del 22 luglio 1997

Parametri

Massime

Massima n. 29435

E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l’indennità fissa, prevista in lire 20 milioni annui dal precedente comma 2, è ridotta del 50 per cento “qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito di lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili”. E’ giurisprudenza pacifica, infatti, che l’indennità in questione non abbia natura retributiva e che il legislatore abbia la facoltà di ancorarla, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli propri della retribuzione, né può ritenersi lesiva dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza la particolare modulazione della misura dell’indennità inversa rispetto al reddito dell’avente diritto. Tuttavia, essa, non considerando l’intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi del giudici onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi di lavoro o da pensione, non si rende coerente con la 'ratio' ad essa sottesa di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di altri redditi di livello adeguato.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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