Corte costituzionale
Sentenza n. 220/2005
Corte cost., sent. 8 giugno 2005, n. 220
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 220/2005
- Data di deposito
- 8 giugno 2005
- Data di decisione
- 6 giugno 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:220
Norme oggetto del giudizio
- art. 8, comma 3, legge n. 276 del 22 luglio 1997
Parametri
Massime
Massima n. 29435
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, nella parte in cui dispone che l’indennità fissa, prevista in lire 20 milioni annui dal precedente comma 2, è ridotta del 50 per cento “qualora il giudice aggregato onorario sia titolare di un reddito di lavoro autonomo, da lavoro subordinato o da pensione superiore a lire 5 milioni lordi mensili”. E’ giurisprudenza pacifica, infatti, che l’indennità in questione non abbia natura retributiva e che il legislatore abbia la facoltà di ancorarla, entro i limiti della non irragionevolezza, a parametri indipendenti da quelli propri della retribuzione, né può ritenersi lesiva dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza la particolare modulazione della misura dell’indennità inversa rispetto al reddito dell’avente diritto. Tuttavia, essa, non considerando l’intera situazione reddituale risultante dalla dichiarazione dei redditi del giudici onorari aggregati, ma solo quella riferibile a redditi di lavoro o da pensione, non si rende coerente con la 'ratio' ad essa sottesa di garantire una indennità di importo maggiore solo a chi già non goda di altri redditi di livello adeguato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge 22 luglio 1997, n. 276 (Disposizioni per la definizione del contenzioso civile pendente: nomina di giudici onorari aggregati e istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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