Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2005

Corte cost., sent. 31 maggio 2005, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2005
Data di deposito
31 maggio 2005
Data di decisione
23 maggio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alfio Finocchiaro
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 2, legge della Regione Emilia Romagna n. 26 del 17 dicembre 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29426

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26, censurato, in riferimento agli artt. 117, commi secondo, lettere s) ed a), e terzo, e 118 della Costituzione, perché, disciplinando la predisposizione di “piani di emergenza esterni”, relativamente agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, ne attribuisce la competenza alle Province. Premesso che la tutela dell'ambiente, di cui alla lettera s) dell'art. 117, secondo comma, Cost., non preclude l'adozione da parte delle Regioni di una disciplina maggiormente rigorosa rispetto ai limiti fissati dal legislatore statale e che, per quanto riguarda, in particolare, la protezione civile, l'art. 20 del d.lgs. 17 agosto 1999, n. 334, il quale prevede la predisposizione di piani di emergenza esterni agli stabilimenti in cui si impiegano sostanze pericolose a cura del prefetto, d'intesa con le Regioni e gli enti locali interessati, previa consultazione della popolazione, riserva allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull'intero territorio nazionale, con regolamentazione che esclude la incompatibilità della competenza esclusiva dello Stato con interventi specifici del legislatore regionale, l'attribuzione alle province, da parte della Regione, con l'art. 3 della legge impugnata, di una competenza amministrativa ad essa conferita dall'art. 72 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, non solo non viola la potestà legislativa dello Stato, ma costituisce applicazione di quanto alla Regione consente la stessa legge statale, sia pure in attesa dell'accordo di programma previsto dalla norma statale; e la normativa impugnata non è operante, in quanto le funzioni attribuite alle province in ordine alla valutazione del rapporto di sicurezza saranno esercitate solo e a seguito del perfezionamento della procedura di cui al citato art. 72, comma 3, d.lgs. n. 112 del 1998, cioè dopo che sarà perfezionato l'accordo di programma tra Stato e Regione per la verifica dei presupposti per lo svolgimento delle funzioni, nonché per le procedure di dichiarazione. - Sulla portata della competenza esclusiva statale in materia di ambiente e sulla ammissibilità di interventi regionali volti ad introdurre una disciplina più rigorosa rispetto ai limiti fissati dalla legislazione statale, v. le citate sentenze nn. 407/2002, 222/2003, 303/2003, 307/2003, 312/2003, 259/2004. - Sulla normativa in tema dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, v. la citata sentenza n. 135/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 17 dicembre 2003, n. 26 (Disposizioni in materia di pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Alfio FINOCCHIARO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 31 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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