Corte costituzionale
Sentenza n. 21/2005
Corte cost., sent. 19 gennaio 2005, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 21/2005
- Data di deposito
- 19 gennaio 2005
- Data di decisione
- 11 gennaio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 7, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 45, comma 2, modificato, decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997
- art. 6, comma 17, lettera b), legge n. 488 del 23 dicembre 1999
Parametri
Massime
Massima n. 29060
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale sollevata in relazione agli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 446 del 1997 (disciplinanti la determinazione del valore della produzione netta, rispettivamente, delle banche e degli altri enti e società finanziari, da un lato, e delle imprese di assicurazione, dall'altro), per asserita violazione degli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, sia per la formale mancanza, nell’ordinanza di rimessione, di una motivazione in punto di rilevanza e di non manifesta infondatezza specificamente riferita a tali articoli, sia per la sostanziale estraneità delle norme impugnate alle censure sollevate dalla rimettente.
Massima n. 29061
Reiezione dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione agli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per carenza di motivazione circa la rilevanza nei giudizi 'a quibus'. Infatti dalla descrizione delle fattispecie oggetto dei giudizi contenuta nelle ordinanze di rimessione e dalla stessa denominazione sociale delle ricorrenti emerge che alle società contribuenti è applicabile la disposizione denunciata.
Massima n. 29062
Reiezione dell’eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell’art. 45, comma 2, del d.lgs. n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in relazione agli artt. 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, per ritenuta contrarietà ai princìpi di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva nonché al principio della generalità dell’obbligo contributivo. Ed invero le proposte censure si risolvono nella denuncia del superamento di limiti costituzionalmente imposti all’esercizio discrezionale del potere legislativo e postulano uno scrutinio nel merito, rispetto agli evocati parametri costituzionali, sotto il profilo della non arbitrarietà e della non irragionevolezza.
Massima n. 29063
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’articolo 45, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (che introduce disposizioni transitorie in materia di aliquote IRAP differenziandole per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi), quale modificato dall’art. 6, comma 17, lettera b), della legge n. 488 del 1999, sollevate, in riferimento al combinato disposto degli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione quale espressione del principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva nonché del principio della generalità dell’obbligo contributivo sotto il profilo della non arbitrarietà e della non irragionevolezza. Per il primo profilo - riferito alla denunciata violazione del principio di eguaglianza e di proporzionalità del prelievo alla capacità contributiva - la previsione delle aliquote dell’IRAP differenziate per settori produttivi e per tipologie di soggetti passivi risulta sorretta da non irragionevoli motivi di politica economica e redistributiva, sia, a regime, poiché detta differenziazione trova la sua giustificazione, fisiologica e avulsa da esigenze intertemporali, nei diversi obiettivi di politica economica e redistributiva che le Regioni stesse intendano perseguire nell’àmbito della loro autonomia finanziaria, sia, nella prima applicazione del tributo - ipotesi che segna i limiti del presente giudizio -, poiché il carattere dell’IRAP di tributo sostitutivo di altri tributi e prestazioni imposte rende ragionevole l’intento del legislatore delegato di garantire, attraverso l’aumento provvisorio e calibrato delle aliquote per i settori bancario, finanziario e assicurativo, una certa continuità tra il precedente e il nuovo regime, soprattutto in termini redistributivi e di gettito. Per il secondo profilo - riferito alla denunciata violazione del principio della generalità dell’obbligo di concorrere alle spese pubbliche - la lettura di detto principio da cui muovono i rimettenti è erronea perché non considera il necessario collegamento con la capacità contributiva postulato dallo stesso art. 53, primo comma, Cost. e perché, di conseguenza, impedirebbe ogni politica redistributiva del carico fiscale, ogni differenziazione di aliquote ed ogni agevolazione, pur se rispettose dei princìpi di eguaglianza, ragionevolezza e capacità contributiva; d’altro canto, l’erroneità di quanto presupposto dai medesimi rimettenti è dimostrata non solo dall’autonomia delle ragioni giustificatrici della differenziazione delle aliquote di ciascun settore (neutralizzazione sia del maggiore impatto del nuovo tributo sui settori agricolo e della piccola pesca, sia del minore impatto sui settori bancario, finanziario ed assicurativo), ma anche dalla diversa durata dei periodi transitori previsti per i menzionati settori (sette periodi d’imposta a decorrere da quello in corso al 1° gennaio 1998 per i settori ad aliquota ridotta; cinque periodi d’imposta, con la stessa decorrenza, per i settori ad aliquota maggiorata). - In tema di discrezionalità del legislatore nel dettare disposizioni transitorie, v. citate ordinanze n. 131/1988 e n. 66/1994. - In tema di aliquote IRAP, v. citata sentenza n. 426/2002, con la quale la Corte costituzionale, negando l’illegittimità costituzionale di un’unica aliquota, non ha inteso escludere la legittimità costituzionale di aliquote differenziate per settori.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Milano con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 45, comma 2, del predetto decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, quale modificato dall'art. 6, comma 17, lettera b), della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2000), sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3 e 53, primo comma, della Costituzione, dalle Commissioni tributarie provinciali di Milano, Bergamo, Cuneo e Genova con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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