Corte costituzionale

Sentenza n. 205/2005

Corte cost., sent. 26 maggio 2005, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/2005
Data di deposito
26 maggio 2005
Data di decisione
23 maggio 2005
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 10, comma 1, legge n. 137 del 6 luglio 2002
  • art. 10, comma 2, legge n. 137 del 6 luglio 2002
  • art. 10, comma 2, lettera d), legge n. 137 del 6 luglio 2002
  • art. 10, comma 2, lettera f), legge n. 137 del 6 luglio 2002
  • art. 10, comma 2, lettera e), legge n. 137 del 6 luglio 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29411

Non è fondata, in riferimento agli artt. 76 e 117 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 1 e 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137, laddove delega il Governo a dettare norme nelle materie relative ai beni culturali e ambientali, cinematografia, teatro, musica, danza e altre forme di spettacolo dal vivo, sport nonché proprietà letteraria e diritto d'autore, che, in quanto di competenza concorrente, dovrebbero essere direttamente disciplinate dal Parlamento. Va, infatti, ribadito che, da un lato, ben può lo Stato, in materie di competenza concorrente, dettare i principî fondamentali per mezzo di leggi delegate e, dall'altro lato, che la legge delega può essere oggetto di impugnazione se i principî ed i criteri direttivi fissati sono essi stessi, tenuto «conto del complessivo contesto di norme in cui si collocano e delle ragioni e finalità poste a fondamento della legge di delegazione», invasivi della sfera di competenza regionale. - Sul potere dello Stato di dettare, in materia di competenza concorrente, i principi fondamentali per mezzo di leggi delegate, v., citate, sentenze n. 303/2003, n. 259/1993; incidentalmente, n. 280/2004. - Sulla impugnabilità della legge delega per invasione delle sfere di competenza regionale, v., citate, sentenze n. 280/2004, n. 125/2003, n. 163 e 425/2000.

Massima n. 29412

Va dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. d), della legge 6 luglio 2002, n. 137, censurato per l’asserita violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., laddove, nelle materie concorrenti della “valorizzazione dei beni culturali ed ambientali” e della “promozione e organizzazione di attività culturali”, fissa principî e criteri direttivi caratterizzati da contenuto specifico e dettagliato, tanto da rendere giuridicamente impossibile la successiva emanazione di una disciplina limitata solo alla predeterminazione dei principî fondamentali. Nella memoria depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ricorrente ha infatti dedotto che l'emanazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, avente «contenuto ricognitivo delle norme già esistenti in materia e in modo coerente con le competenze regionali (…)», determina «(…) una sopravvenuta carenza di interesse rispetto alle censure proposte» avverso tale punto della legge delega. Non vi è, pertanto, luogo a provvedere su tale questione.

Massima n. 29413

E’ inammissibile, a causa della assoluta genericità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. f), della legge 6 luglio 2002, n. 137, nella parte in cui nella materia di competenza legislativa concorrente dell'“ordinamento sportivo”, detta principî e criteri direttivi caratterizzati da contenuto specifico e dettagliato ovvero appare suscettibile di invadere la competenza residuale regionale (art. 117, quarto comma, Cost.), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost.

Massima n. 29414

Relativamente alle censure formulate avverso l'art. 10, comma 2, lettera f) della legge 6 luglio 2002 in tema di sport, va rilevato che, come entrambe le parti deducono e come risulta a questa Corte, non è stato emanato nel termine di diciotto mesi previsto dall'art. 10, comma 1, il decreto legislativo attuativo della delega.

Massima n. 29415

E’ inammissibile, per la genericità ed apoditticità delle censure, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. e), della legge 6 luglio 2002, n. 137 nella parte in cui, nella materia di competenza concorrente della “promozione e organizzazione delle attività culturali”, fissa principî e criteri direttivi caratterizzati da contenuto puntuale, specifico e dettagliato, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost..

Massima n. 29416

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 2, lett. e), della legge 6 luglio 2002, n. 137, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., laddove, nell'autonoma materia legislativa residuale dello “spettacolo”, detta una propria normativa in assenza di qualsiasi legittimazione a legiferare. Ed invero, riguardo alla asserita esistenza, fuori di quelle elencate nell’art. 117, secondo e terzo comma Cost., una materia spettacolo che, in quanto non menzionata, rientrerebbe tra quelle di competenza residuale è sufficiente richiamare quanto statuito, in senso contrario, da questa Corte con la sentenza n. 255 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la cessazione della materia del contendere in ordine alla questione di legittimità costituzionale proposta, relativamente all'art. 10, comma 2, lettera d), della legge 6 luglio 2002, n. 137 (Delega per la riforma dell'organizzazione del Governo e della Presidenza del Consiglio dei ministri, nonché di enti pubblici), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta, relativamente all'art. 10, comma 2, lettera e), della medesima legge, in riferimento all'art. 117, quarto comma, Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale proposta, relativamente all'art.10, comma 2, lettera f), della medesima legge, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, relativamente all'art. 10, comma 2, lettera e), in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe;

5) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta, relativamente all'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, in riferimento agli articoli 76 e 117 Cost., dalla Regione Toscana con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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