Corte costituzionale
Sentenza n. 203/2005
Corte cost., sent. 26 maggio 2005, n. 203
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 203/2005
- Data di deposito
- 26 maggio 2005
- Data di decisione
- 23 maggio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:203
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 3, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 15 maggio 2002
- art. 11, comma 6, legge Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 13 del 15 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29407
Per dare coerente significato alla impugnazione in questione è necessario precisare che il 'thema decidendum' non riguarda, come indicato nel ricorso, l'art. 3, comma 2, della legge regionale Friuli-Venezia Giulia n. 13 del 2002, che tratta materia estranea al tema del controllo sugli atti degli enti locali, bensì il comma 3 del citato art. 3, il quale sostituisce l'art. 28 della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 49 del 1991, riguardante la materia delle funzioni di controllo e di amministrazione attiva nei confronti degli Enti locali e delle Unità sanitarie locali, nonché norme in materia di ordinamento dell'Amministrazione regionale.
Massima n. 29408
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 3, comma 3, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, sollevata in riferimento all’art. 114 Cost. Infatti il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni per le quali debbano prendersi in considerazione i predetti parametri in luogo di quelli, anch’essi di rango costituzionale, ricavabili dal relativo statuto speciale. - In tema di inammissibilità per analoghe ragioni, v. citate sentenze n. 202 e n. 65/2005, n. 8/2004 e n. 213/2003.
Massima n. 29409
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13, sollevata in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), Cost. Infatti il ricorrente omette del tutto di specificare le ragioni per le quali debbano prendersi in considerazione i predetti parametri in luogo di quelli, anch’essi di rango costituzionale, ricavabili dal relativo statuto speciale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 3, e 11, comma 6, della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114 e 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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