Corte costituzionale
Sentenza n. 202/2005
Corte cost., sent. 26 maggio 2005, n. 202
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 202/2005
- Data di deposito
- 26 maggio 2005
- Data di decisione
- 23 maggio 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:202
Norme oggetto del giudizio
- art. 12, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 22 aprile 2002
- art. 31, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 7 del 22 aprile 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29405
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 117, secondo e terzo comma, Cost., dell’art. 12 della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, che prevede, ai fini della gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale o rientranti nelle competenze della Regione, l'equiparazione agli istituti di credito degli intermediari finanziari. Nel ricorso, infatti, mentre viene dedotta la violazione dell'art. 117 Cost., affermandosi che la disposizione contrasterebbe, da un lato, con l'art. 159 del d.lgs. n. 385 del 1993, cui viene attribuita la natura di legge di grande riforma economico-sociale, e, dall'altro, con la direttiva comunitaria 89/647/CEE, si omette, però, del tutto di specificare le ragioni per cui, pur trattandosi dell'impugnativa di una legge della Regione Sardegna, debba prendersi in considerazione tale parametro in luogo di quello ricavabile dal relativo statuto speciale, il cui articolo 4, comma 1, lettera b), demanda alla competenza legislativa della Regione la materia della istituzione e dell'ordinamento degli enti di credito fondiario ed agrario, delle casse di risparmio, delle casse rurali, dei monti frumentari e di pegno e delle altre aziende di credito di carattere regionale, nonché quella delle relative autorizzazioni: la mancanza di una tale valutazione comporta l'inammissibilità della questione nei termini in cui è stata formulata. - Necessaria specifica indicazione dei parametri di legittimità costituzionale lesi: mancata allegazione delle ragioni per cui, nell’impugnazione di legge di regione a statuto speciale, viene evocata una norma della Costituzione in luogo del parametro ricavabile dal relativo statuto speciale: sentenze n. 65/2005, n. 8/2004 e n. 213/2003.
Massima n. 29406
E’ inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 114 Cost., dell’art. 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, il quale prevede che, nelle more dell'approvazione di una più ampia disciplina di settore, il controllo eventuale sugli atti degli enti locali minori è esercitato secondo «le procedure e le modalità determinate dall'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica con decreto da emanarsi entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore» della stessa legge. La difesa dello Stato deduce, infatti, esclusivamente la violazione dell'art. 114 Cost., in particolare in considerazione dell'abrogazione dell'art. 130 Cost., senza darsi carico della disposizione contenuta nell'art. 3, comma 1, lettera b), st. Regione Sardegna, che attribuisce alla competenza legislativa regionale la materia «ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni», nel cui ambito trova collocazione anche il regime del controllo sui medesimi enti, laddove il ricorrente avrebbe dovuto quanto meno spiegare in quale rapporto si trovano, ai fini dello scrutinio di legittimità costituzionale delle disposizioni impugnate, le invocate norme della Costituzione e quelle, anch'esse di rango costituzionale, contenute nello statuto speciale. - Cfr. massima sub A) della medesima sentenza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 12 e 31, comma 4, della legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione – legge finanziaria 2002), proposte dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 114, 117, secondo e terzo comma, della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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