Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2005

Corte cost., sent. 26 maggio 2005, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2005
Data di deposito
26 maggio 2005
Data di decisione
23 maggio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Piero Alberto Capotosti
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 37, comma 3, legge della Regione Marche n. 26 del 17 luglio 1996

Parametri

Massime

Massima n. 29403

E’ infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 97 e 117 Cost., dell'art. 37, comma 3, della legge della Regione Marche 17 luglio 1996 n. 26, il quale dispone che, fino alla definizione degli accordi di cui all'art. 5, comma 4, della stessa legge, restano valide le modalità di accesso alle prestazioni sanitarie così come disciplinate dall'art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e cioè che, in via provvisoria, resta fermo l'obbligo della preventiva autorizzazione per l'accesso alle strutture sanitarie non pubbliche, entro i limiti ed i termini stabiliti da quest'ultima norma. La facoltà di “libera scelta” della struttura sanitaria, che, secondo il remittente, in violazione dell'art. 117 Cost. perché in contrasto con i principi fondamentali della legislazione statale, la disposizione regionale impugnata non avrebbe attribuito all'assistito, subordinandola invece, nell'attesa di appositi accordi, al rilascio di un'autorizzazione per l'accesso alle strutture private accreditate, che abbiano accettato il 'budget' imposto dalla USL territorialmente competente, alla luce dell'evoluzione della disciplina concernente il sistema di erogazione e retribuzione delle prestazioni specialistiche, non può dirsi costituisca, nel sistema sanitario nazionale, un principio assoluto, dovendo invece essere contemperato con altri interessi, costituzionalmente tutelati, puntualmente indicati da norme di principio della legislazione statale. L'evoluzione della legislazione sanitaria fino a circa la metà degli anni Novanta – e, quindi, già nella prima fase della riforma (art. 19 della legge 11 marzo 1988, n. 67); poi nel successivo regime dell’accreditamento (art. 8, comma 5, del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502), e, in seguito, secondo l'art. 2, comma 8, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e, infine, con l’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 – ha infatti messo in luce come, subito dopo l'enunciazione del principio della parificazione e concorrenzialità tra strutture pubbliche e strutture private, con la conseguente facoltà di libera scelta da parte dell'assistito, si sia progressivamente imposto il principio della programmazione, allo scopo di realizzare un contenimento della spesa pubblica ed una razionalizzazione del sistema sanitario, temperandosi, così, il predetto regime concorrenziale attraverso i poteri di programmazione propri delle Regioni e la stipula di appositi “accordi contrattuali” tra le USL competenti e le strutture interessate per la definizione di obiettivi, volume massimo e corrispettivo delle prestazioni erogabili (cfr. art. 8-quinquies del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229). Tali disposizioni si configurano dunque essenzialmente come norme di principio della legislazione statale - alla cui stregua le Regioni, nella vigenza sia del “vecchio” testo dell'art. 117 della Costituzione sia del nuovo, debbono indirizzare la propria competenza legislativa in materia - dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come «un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti», tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento. - Sulla natura di norme di principio della legislazione statale in materia sanitaria delle disposizioni dirette a garantire ad ogni persona il diritto alla salute come «un diritto costituzionale condizionato dall'attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell'interesse tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti», tenuto conto dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione in relazione alle risorse organizzative e finanziarie di cui dispone al momento, si vedano le sentenze n. 304/1994 e n. 247/1992. - Sui limiti della “libertà di scegliere” da parte dell’assistito nel sistema dell’accreditamento, cfr. sentenza n. 416/1995.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 3, della legge della Regione Marche 17 luglio 1996 n. 26 (Riordino del servizio sanitario regionale), sollevata, in riferimento agli artt. 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per le Marche con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Piero Alberto CAPOTOSTI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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