Corte costituzionale

Sentenza n. 194/2005

Corte cost., sent. 10 maggio 2005, n. 194

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
194/2005
Data di deposito
10 maggio 2005
Data di decisione
5 maggio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:194

Norme oggetto del giudizio

  • art. 25, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003

Parametri

Massime

Massima n. 29397

Non è ermeneuticamente corretto attribuire al principio direttivo contenuto nell’art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, consistente nel divieto di modifiche della competenza per territorio e per materia, il significato di una previsione di assoluta e generalizzata intangibilità di tutte le regole di competenza precedentemente vigenti, poiché esso trova la propria spiegazione nel dibattito che si è sviluppato a livello politico, in cui, tuttavia, è prevalsa la tesi contraria, riguardo ad una possibile modifica delle regole di competenza, in particolare alla luce del criterio direttivo prevalente della “rapidità” dei procedimenti camerali, nel rispetto del principio del giusto processo. Va, altresì, aggiunto che la norma censurata interviene, precisandolo, sul criterio già utilizzato dall’art. 19 del codice di procedura civile, intendendo per sede della società, ai fini del procedimento camerale, soltanto la sede legale, con esclusione della sede effettiva; criterio, quest’ultimo, che comporta un pregiudizio alle esigenze di celerità del procedimento camerale, stante la non semplice dimostrazione della esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito. Né risulta violato il principio di uguaglianza tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale, poiché tra di essi non sussiste la necessaria omogeneità a rendere comparabili le rispettive discipline. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le regole generali.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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