Corte costituzionale
Sentenza n. 194/2005
Corte cost., sent. 10 maggio 2005, n. 194
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 194/2005
- Data di deposito
- 10 maggio 2005
- Data di decisione
- 5 maggio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:194
Norme oggetto del giudizio
- art. 25, comma 1, decreto legislativo n. 5 del 17 gennaio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29397
Non è ermeneuticamente corretto attribuire al principio direttivo contenuto nell’art. 12, comma 1, della legge 3 ottobre 2001, n. 366, consistente nel divieto di modifiche della competenza per territorio e per materia, il significato di una previsione di assoluta e generalizzata intangibilità di tutte le regole di competenza precedentemente vigenti, poiché esso trova la propria spiegazione nel dibattito che si è sviluppato a livello politico, in cui, tuttavia, è prevalsa la tesi contraria, riguardo ad una possibile modifica delle regole di competenza, in particolare alla luce del criterio direttivo prevalente della “rapidità” dei procedimenti camerali, nel rispetto del principio del giusto processo. Va, altresì, aggiunto che la norma censurata interviene, precisandolo, sul criterio già utilizzato dall’art. 19 del codice di procedura civile, intendendo per sede della società, ai fini del procedimento camerale, soltanto la sede legale, con esclusione della sede effettiva; criterio, quest’ultimo, che comporta un pregiudizio alle esigenze di celerità del procedimento camerale, stante la non semplice dimostrazione della esistenza della sede effettiva della società nel luogo ove siede il giudice adito. Né risulta violato il principio di uguaglianza tra il processo ordinario di cognizione ed il procedimento camerale, poiché tra di essi non sussiste la necessaria omogeneità a rendere comparabili le rispettive discipline. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, nei confronti dell’art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, nella parte in cui individua il giudice territorialmente competente solo in base al luogo in cui la società ha la sede legale, anziché secondo le regole generali.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5 (Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 76 della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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