Corte costituzionale
Sentenza n. 192/2005
Corte cost., sent. 10 maggio 2005, n. 192
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 192/2005
- Data di deposito
- 10 maggio 2005
- Data di decisione
- 5 maggio 2005
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:192
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 1, decreto-legge n. 7 del 3 febbraio 1970
- legge n. 83 del 11 marzo 1970
Parametri
Massime
Massima n. 29395
Premesso che, secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza costituzionale, è impossibile istituire confronti tra sistemi previdenziali diversi data la loro specificità e la non uniformità di discipline non lede di per sé il principio di uguaglianza, se non per evidente irragionevolezza della differenza di disciplina, può affermarsi che la finalità della decadenza di cui alla norma impugnata è da rinvenire nella esigenza di accertare nel più breve tempo possibile la sussistenza del diritto all’iscrizione ed alle conseguenti prestazioni, tenuto conto che l’atto di iscrizione negli elenchi costituisce presupposto per l’accesso alle prestazioni previdenziali collegate al solo requisito assicurativo e titolo per l’accredito, per ciascun anno, dei contributi corrispondenti al numero di giornate di iscrizione negli elenchi. Peraltro, il fatto che le prestazioni considerate dalla norma costituzionale invocata (art. 38 Cost.) siano subordinate alla iscrizione negli elenchi nominativi, per cui la prevista decadenza dell’azione giudiziaria, diretta alla contestazione dei provvedimento di cancellazione o di mancata inclusione negli stessi, impedirebbe il godimento della tutela costituzionalmente garantita, è giustificabile alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui la disposizione di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. attiene all’adeguamento dei mezzi di carattere previdenziale alle esigenze di vita dell’interessato, piuttosto che alle modalità necessarie a conseguirle, ovvero che non è in contraddizione con il carattere di imprescrittibilità della pensione il fatto che vicende volte a determinare i presupposti di consistenza quantitativa si svolgano entro limiti temporali, come pure il principio, secondo cui ogni diritto, anche costituzionalmente garantito, può essere dalla legge regolato e sottoposto a limitazioni, mentre il termine di decadenza per conseguire il trattamento di quiescenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, coerente con il sistema previdenziale e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell’Ente erogatore. Non è pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, nei confronti dell’art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, nella parte in cui prevede un termine di decadenza di soli centoventi giorni – decorrenti dalla notifica o dal momento della conoscenza del provvedimento – dall’azione giudiziaria nei confronti dei provvedimenti definitivi relativi alla mancata inclusione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato di cui al r.d. 24 settembre 1940, n. 1949 ovvero alla cancellazione dagli stessi. - Cfr. sulla congruità del termine di decadenza v. sentenze n. 10/1970 e n. 284/1985. - Sentenze citate nn. 297/1999, 166/1996, 26/1980 e 454/1993, 166/1996, 345/1999, 71/1993, 203/1985, 33/1977, 33/1974, 197/1987.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 22, primo comma, del decreto-legge 3 febbraio 1970, n. 7 (Norme in materia di collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli), convertito, con modificazioni, nella legge 11 marzo 1970, n. 83, sollevata, in riferimento agli articoli 3, primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Lecce con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 5 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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