Corte costituzionale
Sentenza n. 191/2005
Corte cost., sent. 10 maggio 2005, n. 191
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 191/2005
- Data di deposito
- 10 maggio 2005
- Data di decisione
- 5 maggio 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:191
Norme oggetto del giudizio
- art. 9, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
- art. 3, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
- art. 9, comma 5, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
- art. 9, comma 6, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
- art. 9, comma 7, decreto legislativo n. 38 del 23 febbraio 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29392
Sono infondate le eccezioni di inammissibilità sollevate dalle parti costituite ed intervenute. Il giudice 'a quo' ha, infatti, adeguatamente motivato il proprio convincimento circa l’insussistenza dei presupposti per la procedura di revisione per miglioramento, attivata dall’INAIL, e correttamente qualificato i provvedimenti impugnati, nonché ha compiuto una sufficiente descrizione della fattispecie, tale da dare conto della rilevanza della questione mentre è del tutto plausibile l’interpretazione della norma sulla cui base la questione stessa è prospettata.
Massima n. 29393
La previsione di un termine decadenziale per l’esercizio, da parte dell’INAIL, dei poteri amministrativi di accertamento e di rettifica dell’errore commesso in sede di attribuzione, erogazione o riliquidazione delle prestazioni, salvi i casi di dolo o colpa grave dell’assicurato, non si pone in contrasto con la funzione propria del sistema previdenziale, ma rappresenta una non irragionevole misura di tutela dell’assicurato in buona fede sia in quanto, dopo il decorso di un congruo periodo di tempo dall’accertamento dell’invalidità, l’assicurato possa non essere più in grado di far valere adeguatamente i propri interessi nella procedura amministrativa di rettifica, sia in ordine all’esigenza di certezza nei rapporti giuridici, che, nella specifica materia, può tradursi in una legittima aspettativa, da parte dell’assicurato in buona fede, di stabilità della prestazione previdenziale attribuita, costituendo il mantenimento di una prestazione economica non dovuta una indiretta conseguenza del meccanismo proprio della decadenza. Non è, pertanto, fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, secondo periodo, e 3, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, nella parte in cui dispone che la rettifica per errore delle prestazioni erogate dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) può intervenire solamente entro dieci anni dalla comunicazione dell’originario provvedimento di attribuzione della rendita (comma 1); che l’errore non rettificabile comporta il mantenimento delle prestazioni godute (comma 3).
Massima n. 29394
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, che dispone che tale normativa trova applicazione anche in riferimento ai provvedimenti di rettifica adottati in vigore della precedente disciplina, ancorché coperti da prescrizione o giudicato (commi 5, 6 e 7), sollevata in riferimento all’art. 3 della Costituzione. Ed invero, la disposizione censurata viola il canone della ragionevolezza – sia per quanto si riferisce ai “casi prescritti e definiti con sentenza passata in giudicato”, sia per quanto riguarda i casi non prescritti e non definiti da giudicato – poiché l’istituto della decadenza, per sua natura, non tollera implicazioni retroattive, non potendo configurarsi una ipotesi di estinzione del diritto (o, come nella specie, del potere) per mancato esercizio da parte del titolare, in assenza di una previa determinazione del termine entro il quale il diritto (o, il potere) debba essere esercitato. - V. sentenze citate nn. 446/2002 e 416/1999.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38 (Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144);
b) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, commi 1, secondo periodo, e 3 dello stesso decreto legislativo, sollevata, in riferimento agli artt. 38 e 97 della Costituzione, dal Giudice unico del lavoro del Tribunale di Treviso con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 maggio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 10 maggio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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