Corte costituzionale

Sentenza n. 172/2005

Corte cost., sent. 4 maggio 2005, n. 172

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
172/2005
Data di deposito
4 maggio 2005
Data di decisione
2 maggio 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Guido Neppi Modona
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:172

Norme oggetto del giudizio

  • art. 3, legge della Regione Veneto n. 4 del 27 febbraio 2004

Parametri

Massime

Massima n. 29369

Non è fondata, in riferimento all’art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale in via principale dell’art. 3 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4, il quale prevede che fatto salvo quanto previsto dalle norme vigenti, «l’amministrazione regionale procede immediatamente al trasferimento di sede o all’attribuzione ad altro incarico del dipendente condannato, per i reati contro la pubblica amministrazione, con sentenza di primo grado». Premesso che la disposizione censurata, contenendo un’espressa clausola di salvezza di quanto previsto dalle norme vigenti, non si sovrappone alle disposizioni della legge statale 27 marzo 2001, n. 97, relativa ai rapporti tra procedimento penale e procedimento disciplinare, ed è quindi applicabile solo in relazione ai reati contro la pubblica amministrazione diversi da quelli previsti dalla citata legge n. 97 del 2001, e premesso che la censura risulta motivata solo con riferimento alla lesione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale – materia che va «intesa come l’insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa», che «nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici», mediante la configurazione delle fattispecie, l’individuazione dell’apparato sanzionatorio e la determinazione delle specifiche sanzioni - deve escludersi che la misura del provvisorio trasferimento di sede o dell’assegnazione ad altro incarico per il dipendente regionale costituisca effetto penale della sentenza di condanna per determinati fatti reato, e sia perciò inscrivibile nella materia dell’ordinamento penale, rispondendo essa all’esigenza di tutelare l’immagine, la credibilità e la trasparenza dell’amministrazione regionale, e cioè interessi che, anche prima dell’eventuale pronuncia di una sentenza definitiva di condanna, possono risultare pregiudicati dalla permanenza nell’ufficio del dipendente che abbia commesso nell’esercizio delle sue funzioni un reato contro la pubblica amministrazione, e che devono ritenersi prevalenti su quello individuale del dipendente alla permanenza nella medesima sede o nel medesimo ufficio. - Sulla “materia penale”, v. la citata sentenza n. 185/2004. - Sulla sospensione cautelare obbligatoria dal servizio prevista per il pubblico dipendente che abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitti di criminalità organizzata o per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, v. la citata sentenza n. 206/1999. - Sul buon andamento della pubblica amministrazione inteso quale interesse a che l’amministrazione goda di credibilità e di fiducia presso i cittadini, v. le citate sentenze nn. 206/1999 e 145/2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Veneto 27 febbraio 2004, n. 4 (Norme per la trasparenza dell'attività amministrativa regionale), sollevata, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 maggio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Guido NEPPI MODONA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 maggio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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