Corte costituzionale
Sentenza n. 168/2005
Corte cost., sent. 29 aprile 2005, n. 168
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 168/2005
- Data di deposito
- 29 aprile 2005
- Data di decisione
- 18 aprile 2005
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Guido Neppi Modona
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:168
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29365
E’ costituzionalmente illegittimo l’art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall’art. 406 dello stesso codice. Le esigenze costituzionali di eguale protezione del sentimento religioso che sottostanno alla equiparazione del trattamento sanzionatorio per le offese recate sia alla religione cattolica, sia alle altre confessioni religiose, già affermate nelle sentenze n. 329 del 1997 e n. 327 del 2002, riconducibili, da un lato, al principio di eguaglianza davanti alla legge senza distinzione di religione sancito dall’art. 3 Cost., e, dall’altro, al principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, che implica, tra l’altro, equidistanza e imparzialità verso tutte le religioni, valgono anche in relazione all’art. 403 cod. pen., il quale, nel sanzionare le offese recate alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto in modo più grave di quelle recate a culti diversi da quello cattolico, risulta connotato da una inammissibile discriminazione» sanzionatoria tra la religione cattolica e le altre confessioni religiose. - Sul principio di laicità o non-confessionalità dello Stato, v. le citate sentenze nn. 203/1989, 259/1990, 195/1993, 329/1997, 508/2000 e 327/2002. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale di diverse disposizioni del codice penale che prevedevano per le offese alla religione cattolica una tutela sanzionatoria più grave di quella prevista per le medesime condotte in danno delle altre confessioni religiose, v. le citate sentenze nn. 329/1997, 508/2000 e 327/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 403, primo e secondo comma, del codice penale, nella parte in cui prevede, per le offese alla religione cattolica mediante vilipendio di chi la professa o di un ministro del culto, la pena della reclusione rispettivamente fino a due anni e da uno a tre anni, anziché la pena diminuita stabilita dall'art. 406 dello stesso codice.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Guido NEPPI MODONA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 aprile 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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