Corte costituzionale

Sentenza n. 110/2005

Corte cost., sent. 18 marzo 2005, n. 110

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
110/2005
Data di deposito
18 marzo 2005
Data di decisione
7 marzo 2005
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:110

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto legislativo n. 230 del 22 giugno 1991

Parametri

Massime

Massima n. 29275

Non è fondata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, nella parte in cui dispone, al n. 16 della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali, che per «le aziende faunistico-venatorie per ogni 100 lire di tassa è dovuta una soprattassa di lire 100, che dovrà essere versata contestualmente alla tassa». Premesso che la delega legislativa conferita al Governo con l’art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 – come sostituito dall’art. 4, comma 1, della legge 14 giugno 1990, n. 158 e successivamente modificato dall’art. 4 del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, conv., con modif., dall’art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 1990, n. 403 – stabilisce che, «in caso di provvedimenti o atti già assoggettati a tassa di concessione regionale di ammontare diverso in ciascuna regione, l’ammontare del tributo da indicare nella nuova tariffa sarà pari al 90 per cento del tributo di ammontare più elevato, e comunque non inferiore al tributo di ammontare meno elevato», la questione risulta sollevata sulla base di un presupposto erroneo, e cioè quello secondo cui l’importo di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro, fissato con la norma censurata quale nuovo importo della tassa sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie, costituisca già il 90 per cento del tributo regionale più elevato precedentemente vigente, mentre l’ammontare più elevato tra le tasse sulle concessioni regionali per le aziende faunistico-venatorie vigenti nelle diverse regioni era, al momento dell’emanazione del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230, quello stabilito dalla Regione Liguria pari a lire 21.000 per ettaro o frazione di ettaro, sicché al legislatore delegato era consentito fissare l’ammontare del nuovo tributo entro il limite massimo di lire 18.900 (pari al 90% di lire 21.000) per ettaro o frazione di ettaro, importo non superato con la norma denunciata neppure ove si considerino la tassa e la soprattassa in esame come un tributo unitario e, quindi, si sommi alla tassa di lire 6.065 per ettaro o frazione di ettaro la soprattassa di lire 100 per ogni 100 lire di tassa dovuta.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo 22 giugno 1991, n. 230 (Approvazione della tariffa delle tasse sulle concessioni regionali ai sensi dell'art. 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281, come sostituito dall'art. 4 della legge 14 giugno 1990, n. 158), sollevata, in riferimento agli artt. 70 e 76 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Bari, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 marzo 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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