Corte costituzionale
Ordinanza n. 89/2005
Corte cost., ord. 8 marzo 2005, n. 89
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 89/2005
- Data di deposito
- 8 marzo 2005
- Data di decisione
- 24 febbraio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- CONTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:89
Norme oggetto del giudizio
- art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973
Parametri
Massime
Massima n. 29244
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale. I remittenti, infatti, consapevoli di diversi orientamenti della giurisprudenza contabile, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa che esclude la persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni ed, in particolare, non affermano espressamente che nessun altra interpretazione sia possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità, né hanno esposto le ragioni di tale esclusione. - Sentenze citate nn. 494/1993; 566/1989; 204/1992; 438/1998; 516/2000 e ordinanza n. 517/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nonché dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.
F.to:
Fernanda CONTRI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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