Corte costituzionale

Ordinanza n. 89/2005

Corte cost., ord. 8 marzo 2005, n. 89

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
89/2005
Data di deposito
8 marzo 2005
Data di decisione
24 febbraio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Francesco Amirante
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:89

Norme oggetto del giudizio

  • art. 99, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 29 dicembre 1973

Parametri

Massime

Massima n. 29244

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, nella parte in cui non determina la misura del trattamento complessivo oltre il quale diventi operante, per i titolari di pensioni, il divieto di cumulo della indennità integrativa speciale. I remittenti, infatti, consapevoli di diversi orientamenti della giurisprudenza contabile, non spiegano le ragioni per le quali ritengono di non adottare l’opzione interpretativa che esclude la persistenza del divieto di cumulo delle indennità integrative speciali in caso di titolarità di più pensioni ed, in particolare, non affermano espressamente che nessun altra interpretazione sia possibile se non quella che genera i dubbi di costituzionalità, né hanno esposto le ragioni di tale esclusione. - Sentenze citate nn. 494/1993; 566/1989; 204/1992; 438/1998; 516/2000 e ordinanza n. 517/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 99, secondo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale d'appello per la Regione siciliana, dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Puglia, nonché dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Sardegna, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Francesco AMIRANTE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'8 marzo 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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