Corte costituzionale

Ordinanza n. 74/2005

Corte cost., ord. 11 febbraio 2005, n. 74

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
74/2005
Data di deposito
11 febbraio 2005
Data di decisione
7 febbraio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Bile
Presidente
CONTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:74

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, legge n. 89 del 24 marzo 2001

Parametri

Massime

Massima n. 29226

E’ manifestamente inammissibile, perché carente di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 24 e 101 Cost., dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89, «nella parte in cui subordina l'ammissibilità della domanda all'osservanza del termine decadenziale di sei mesi, decorrente “dal momento in cui la decisione, che conclude il procedimento, è divenuta definitiva”», atteso che, nel processo civile, per accertare la definitività della sentenza pubblicata mediante deposito non esisterebbe alcuno strumento di verifica dell'avvenuta notificazione della sentenza e, quindi, della decorrenza del termine breve per la proposizione dell'eventuale gravame. Il giudice 'a quo', infatti, omette di farsi carico dell'onere di dare, se possibile, una lettura conforme a Costituzione della norma impugnata, non considerando gli ausilii ermeneutici desumibili dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l'onere di provare la sussistenza della condizione di proponibilità della domanda di equa riparazione richiesta dalla norma censurata incombe alla parte istante, e l'eventuale decadenza è rilevabile d'ufficio dal giudice, e neppure considerando come l'art. 3, comma 5, della medesima legge n. 89 del 2001, preveda che «le parti hanno facoltà di richiedere che la corte disponga l'acquisizione in tutto o in parte degli atti e dei documenti del procedimento in cui si assume essersi verificata la violazione di cui all'articolo 2 ed hanno diritto, unitamente ai loro difensori, di essere sentite in camera di consiglio se compaiono», ed, infine, trascurando quanto disposto dall’art. 124 disp. att. cod. proc. civ.. - Manifesta inammissibilità per carenza di adeguata motivazione sulla non manifesta infondatezza: ordinanza n. 215/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Previsione di equa riparazione in caso di violazione del termine ragionevole del processo e modifica dell'articolo 375 del codice di procedura civile), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 101 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Genova, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 febbraio 2005.

F.to:

Fernanda CONTRI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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