Corte costituzionale
Ordinanza n. 69/2005
Corte cost., ord. 29 gennaio 2005, n. 69
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 69/2005
- Data di deposito
- 29 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:69
Norme oggetto del giudizio
- art. 4, come sostituito, legge n. 77 del 12 febbraio 1955
- art. 2, comma 1, legge n. 235 del 18 agosto 2000
Parametri
Massime
Massima n. 29216
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all’art. 3 Cost., dell’art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77, come sostituito dall’art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235, nella parte in cui non consentirebbe l’esercizio del diritto di ottenere la cancellazione del proprio nome dal registro informatico dei protesti al debitore che, sebbene abbia provveduto al pagamento del titolo protestato, unitamente agli interessi maturati ed alle spese, non possa produrre il titolo cambiario originale, perché andato distrutto o smarrito, senza consentirgli di sostituire ad esso la denuncia di smarrimento o distruzione presentata all’autorità competente. Il rimettente muove infatti da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto la norma censurata si limita a descrivere la documentazione necessaria perché venga accertata in sede amministrativa, davanti alla locale Camera di commercio, la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge (integralità e tempestività del pagamento) per la cancellazione dal registro dei protesti, senza porre al giudice, in sede giurisdizionale - ove l’istanza amministrativa sia respinta per carenza di quella documentazione -, alcuna limitazione probatoria nell’accertamento del fatto costitutivo (pagamento del debito e degli accessori entro dodici mesi dal protesto) del diritto alla cancellazione dal registro dei protesti, come dimostra il richiamo (art. 4, comma 4) delle norme sul rito del lavoro (e, quindi, anche dell’art. 421 cod. proc. civ.).
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge 12 febbraio 1955, n. 77 (Pubblicazione degli elenchi dei protesti cambiari) – come sostituito dall'art. 2, comma 1, della legge 18 agosto 2000, n. 235 (Nuove norme in materia di cancellazione dagli elenchi dei protesti cambiari) – sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Giudice di pace di Cerignola con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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