Corte costituzionale
Ordinanza n. 67/2005
Corte cost., ord. 29 gennaio 2005, n. 67
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 67/2005
- Data di deposito
- 29 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:67
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, legge n. 117 del 13 aprile 1988
Parametri
Massime
Massima n. 29214
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dell’art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, nella parte in cui «non prevede la facoltà di proporre reclamo avverso il decreto, adottato ai sensi del primo comma di detto articolo, che dichiari l’ammissibilità della domanda» di risarcimento dei danni cagionati da magistrati nell’esercizio delle funzioni giudiziarie, in quanto la previsione dell’impugnabilità del provvedimento 'secundum eventum litis' non può ritenersi irragionevole né, per la specialità della disciplina, con riguardo al regime della reclamabilità previsto in via generale dall’art. 739 cod. proc. civ., né adottando come 'tertium comparationis' il procedimento di cui all’art. 274 cod. civ., costruito come giudizio autonomo e pregiudiziale rispetto al successivo giudizio di merito, laddove la disposizione impugnata prevede come interna ad un unitario giudizio la fase dedicata alla delibazione della ammissibilità dell’azione, sicché, risolvendosi il provvedimento di inammissibilità in un rigetto della domanda, è necessario, alla stregua di ineludibili principî costituzionali (artt. 3, 24 e 111 Cost.), prevederne non solo la reclamabilità, ma anche la ricorribilità per cassazione, mentre nei confronti del provvedimento di ammissibilità, avente l’unico effetto di consentire la prosecuzione del giudizio di merito, ed intrinsecamente inidoneo a pregiudicare la decisione della causa (art. 279, quarto comma, cod. proc. civ.), ben poteva il legislatore prevedere l’impugnabilità immediata ovvero escluderla; la scelta operata, in particolare, non viola il diritto di difesa, in quanto da essa discende, da un lato, che il “filtro” costituito dalla previa delibazione dell’ammissibilità della domanda non si trasforma, come accadrebbe ove fosse consentita l’impugnabilità immediata, in un potenzialmente grave ostacolo all’esercizio del diritto di azione garantito dall’art. 24 Cost. (e in causa di irragionevole durata del processo: art. 111, secondo comma, Cost.), e, dall’altro lato, che il provvedimento è assoggettato ad un regime che non preclude, successivamente, alcuna attività difensiva alla parte soccombente ed alcun riesame delle questioni provvisoriamente decise dal decreto di ammissibilità.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117 (Risarcimento dei danni cagionati nell'esercizio delle funzioni giudiziarie e responsabilità civile dei magistrati) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dalla Corte di appello di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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