Corte costituzionale
Ordinanza n. 54/2005
Corte cost., ord. 28 gennaio 2005, n. 54
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 54/2005
- Data di deposito
- 28 gennaio 2005
- Data di decisione
- 13 gennaio 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Fernanda Contri
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:54
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 10, sostituiti, legge n. 217 del 30 luglio 1990
- art. 99, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 112, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29191
Sono manifestamente infondate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217, ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non prevedono, nel caso in cui sia stata disposta la revoca del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato - revoca disposta d’ufficio dal giudice a seguito dell’accertamento della mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di reddito -, la possibilità di impugnare il provvedimento davanti al tribunale o alla corte di appello ai quali appartiene il giudice che ha disposto la revoca del beneficio. Il rimettente muove infatti da un presupposto interpretativo erroneo e da una incompleta ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale, giacché, nonostante un difetto di coordinamento normativo delle disposizioni trasfuse nel testo unico e in parte novellate, si può ricavare dal sistema una interpretazione adeguatrice, secondo la quale è sempre esperibile, nei confronti dei provvedimenti di revoca della ammissione al patrocinio a spese dello Stato emessi dal giudice competente, il ricorso al presidente del tribunale o della corte di appello, i cui provvedimenti sono ricorribili per cassazione ovvero, in caso di revoca richiesta dall’ufficio finanziario, direttamente il ricorso per cassazione, interpretazione peraltro che, essendo stata recepita dalla giurisprudenza di legittimità, costituisce diritto vivente.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 6 e 10 della legge 30 luglio 1990, n. 217 (Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti), ora sostituiti dagli artt. 99 e 112 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Messina con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Fernanda CONTRI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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