Corte costituzionale
Ordinanza n. 479/2005
Corte cost., ord. 28 dicembre 2005, n. 479
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 479/2005
- Data di deposito
- 28 dicembre 2005
- Data di decisione
- 14 dicembre 2005
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Ugo De Siervo
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:479
Norme oggetto del giudizio
- legge della Regione Umbria n. 21 del 16 aprile 2005
Parametri
- art. 123, Costituzione
- art. 134, Costituzione
- art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
Massime
Massima n. 30060
A norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato, sorto a seguito della promulgazione della legge della Regione Umbria del 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), promosso ex art. 134 della Costituzione da parte di soggetti in qualità di promotori del referendum di cui all'art. 123 Cost. sullo statuto dell'Umbria e di rappresentanti dell'apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria”, in quanto l'oggetto del ricorso non è configurabile come “conflitto tra poteri dello Stato”. Deve, infatti, essere ribadito l'orientamento secondo cui i promotori di un referendum regionale «non sono equiparabili agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono” e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato», «ma debbono invece venire assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati». In ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte, né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati “poteri dello Stato” ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; d'altra parte, «la Regione, quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost.». - Sulla equiparabilità dei promotori di un referendum regionale agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, v. citate sentenza n. 69 e ordinanza n. 82 del 1978. Sulla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte Costituzionale, v. citate ordinanze n. 82 del 1978 e n. 10 del 1967.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in qualità di promotori del referendum sullo statuto dell'Umbria e di rappresentanti dell'apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria”, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Ugo DE SIERVO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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