Corte costituzionale

Ordinanza n. 479/2005

Corte cost., ord. 28 dicembre 2005, n. 479

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
479/2005
Data di deposito
28 dicembre 2005
Data di decisione
14 dicembre 2005
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:479

Norme oggetto del giudizio

  • legge della Regione Umbria n. 21 del 16 aprile 2005

Parametri

  • art. 123, Costituzione
  • art. 134, Costituzione
  • art. 37, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 38, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)

Massime

Massima n. 30060

A norma dell’art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, è inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato, sorto a seguito della promulgazione della legge della Regione Umbria del 16 aprile 2005, n. 21 (Nuovo Statuto della Regione Umbria), promosso ex art. 134 della Costituzione da parte di soggetti in qualità di promotori del referendum di cui all'art. 123 Cost. sullo statuto dell'Umbria e di rappresentanti dell'apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria”, in quanto l'oggetto del ricorso non è configurabile come “conflitto tra poteri dello Stato”. Deve, infatti, essere ribadito l'orientamento secondo cui i promotori di un referendum regionale «non sono equiparabili agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono” e nemmeno esercitano funzioni concorrenti con quelle attribuite a poteri dello Stato-apparato», «ma debbono invece venire assimilati ai poteri di istituzioni autonome e non sovrane, quali sono gli enti territoriali interessati». In ogni caso, in base alla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte, né la Regione né singoli organi di essa possono essere considerati “poteri dello Stato” ai quali sia riconoscibile la legittimazione passiva nei giudizi regolati dagli artt. 37 e 38 della legge n. 87 del 1953 e dall'art. 26 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale; d'altra parte, «la Regione, quando esercita poteri rientranti nello svolgimento di attribuzioni determinanti la propria sfera di autonomia costituzionale o di funzioni ad essa delegate, non agisce come soggetto appartenente al complesso di autorità costituenti lo Stato, nell'accezione propria dell'art. 134 Cost.». - Sulla equiparabilità dei promotori di un referendum regionale agli organi statali “competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono”, v. citate sentenza n. 69 e ordinanza n. 82 del 1978. Sulla vigente disciplina dei conflitti di attribuzione spettanti alla giurisdizione della Corte Costituzionale, v. citate ordinanze n. 82 del 1978 e n. 10 del 1967.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile il conflitto tra poteri dello Stato promosso dai sig.ri Claudio Abiuso, Marcello Teti e Mara Guidarelli, in qualità di promotori del referendum sullo statuto dell'Umbria e di rappresentanti dell'apposito “Comitato per il referendum sullo Statuto regionale dell'Umbria”, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 28 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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