Corte costituzionale
Ordinanza n. 447/2005
Corte cost., ord. 13 dicembre 2005, n. 447
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 447/2005
- Data di deposito
- 13 dicembre 2005
- Data di decisione
- 30 novembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:447
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 30005
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui prevede «che il reato ivi disciplinato si consuma in data antecedente all'inutile decorso del termine di sessanta giorni per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta», e dell'art. 14, comma 5-quinquies, del medesimo decreto legislativo, nella parte in cui prevede «che l'obbligatorietà dell'arresto» – per il reato dianzi indicato – «decorre da data antecedente all'inutile decorso del termine di giorni sessanta per la presentazione dell'opposizione al decreto espulsivo ovvero all'esaurimento con decisione irrevocabile dell'opposizione eventualmente proposta». La questione, sollevata in sede di giudizio civile di opposizione a decreto prefettizio di espulsione, e cioè di un provvedimento che sta “a monte” dell'ordine del questore di allontanamento dal territorio dello Stato, ordine che, a sua volta, costituisce il presupposto del reato di cui all’art. 14, comma 5-ter, ha ad oggetto disposizioni delle quali il medesimo giudice non deve in alcun modo fare applicazione, tanto più che, essendo ora prevista l’esecuzione dell’espulsione, in via di principio, con accompagnamento alla frontiera a mezzo di forza pubblica e non essendo, conseguentemente, più richiesta nel giudizio di opposizione avverso il decreto di espulsione l’audizione dell’interessato, risulta del tutto implausibile il duplice assunto del remittente per cui, da un lato, la legge imporrebbe tuttora al giudice di sentire comunque personalmente l'interessato prima della decisione sul ricorso avverso il provvedimento prefettizio di espulsione, e, dall'altro lato, l'elemento che impedirebbe tale audizione sarebbe rappresentato dalla mera previsione dell'arresto obbligatorio per il reato di cui all'art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998: arresto che rappresenta, di contro, solo l'ultimo possibile anello della catena degli eventi prefigurati dal sistema normativo, presupponendo non solo che non sia stato possibile accompagnare immediatamente lo straniero alla frontiera, ma anche che lo straniero non abbia ottemperato, senza giustificato motivo, al conseguente ordine di allontanamento dal territorio nazionale, mentre la palese estraneità delle norme denunciate all'area decisionale del giudice rimettente esclude che debba farsi luogo alla restituzione degli atti al predetto giudice, per un nuovo esame della rilevanza delle questioni alla luce dei sopravvenuti mutamenti che hanno interessato le norme stesse.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 5-ter e 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli artt. 24 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Sondrio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta il 30 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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