Corte costituzionale
Ordinanza n. 435/2005
Corte cost., ord. 2 dicembre 2005, n. 435
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 435/2005
- Data di deposito
- 2 dicembre 2005
- Data di decisione
- 28 novembre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Francesco Amirante
- Presidente
- MARINI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:435
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29986
E’ manifestamente inammissibile, per indeterminatezza della sentenza additiva richiesta, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2571-bis, numero 1, del codice civile, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non accorda il privilegio generale sui mobili al credito del lavoratore dipendente per risarcimento del danno subito in seguito a qualsiasi cessazione patologica del rapporto di lavoro per causa imputabile al datore di lavoro, e, in particolare, al danno subito per recesso del lavoratore ex art. 2119 del codice civile per inadempimento del datore di lavoro. Infatti, oltre a non aver chiarito la natura del danno da liquidare, il rimettente chiede una sentenza additiva dai contenuti generici, non precisando a quali contratti, tra le molteplici tipologie dei rapporti di lavoro, dovrebbe riferirsi l’estensione del privilegio previsto per le indennità scaturenti da licenziamento inefficace, nullo o annullabile al credito di risarcimento del lavoratore dimessosi per inadempimento del datore. - Sulla impossibilità di utilizzare lo strumento del giudizio di costituzionalità per introdurre, sia pure con riguardo al rilievo costituzionale di un determinato credito, una causa di prelazione ulteriore, con strutturazione di un autonomo modulo normativo, v., citate, sentt. n. 84 del 1992, n. 40 del 1996, n. 113 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2751-bis, numero 1, del codice civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 35 delle Costituzione, dal Tribunale di Lanusei con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.
F.to:
Annibale MARINI, Presidente
Francesco AMIRANTE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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