Corte costituzionale

Ordinanza n. 434/2005

Corte cost., ord. 2 dicembre 2005, n. 434

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
434/2005
Data di deposito
2 dicembre 2005
Data di decisione
28 novembre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:434

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, legge n. 488 del 23 dicembre 1999
  • art. 36, legge n. 289 del 27 dicembre 2002
  • art. 7, comma 5, decreto-legge n. 384 del 19 settembre 1992
  • legge n. 438 del 14 novembre 1992
  • art. 3, comma 36, legge n. 537 del 24 dicembre 1993
  • art. 1, comma 66, legge n. 662 del 23 dicembre 1996

Parametri

Massime

Massima n. 29984

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, dell’art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell’art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Le norme censurate, infatti, dispongono per gli anni 2000-2005 e non risultano, quindi, applicabili al rapporto controverso, avente ad oggetto prestazioni lavorative svolte fino al 31 dicembre 1999.

Massima n. 29985

Sono manifestamente inammissibili, per omessa motivazione sulla rilevanza ed insufficiente descrizione della fattispecie concreta, le questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 117, primo comma, e 11 della Costituzione, dell’art. 7, comma 5, del d.l. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), dell’art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e dell’art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni fiscali), convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438; dell'art. 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica); dell'art. 1, comma 66, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica); dell'art. 22 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2000); dell'art. 36 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2003), sollevate, in riferimento agli articoli 117, comma primo, e 11 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Genova con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 2 dicembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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