Corte costituzionale

Ordinanza n. 430/2005

Corte cost., ord. 25 novembre 2005, n. 430

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
430/2005
Data di deposito
25 novembre 2005
Data di decisione
16 novembre 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
MARINI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:430

Norme oggetto del giudizio

  • art. 43, comma 2, legge n. 113 del 10 aprile 1954

Parametri

Massime

Massima n. 29962

Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, nella parte in cui – disciplinando la cessazione volontaria dell’ufficiale dal servizio permanente – non prevede che l’Amministrazione della difesa possa riammettere in servizio l’ufficiale cessato a domanda dal servizio permanente effettivo e collocato in congedo. Deve escludersi, infatti, che la norma censurata sia manifestamente irragionevole o arbitraria o contrasti con il principio di buon andamento della pubblica amministrazione, tenuto conto, da un lato, che al legislatore ordinario compete un’ampia discrezionalità nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere degli ufficiali, dall’altro, che la riammissione in servizio di colui che abbia cessato dal servizio a seguito di domanda non costituisce un istituto caratterizzante l’impiego pubblico e, d’altro canto, la norma censurata rinviene la propria ratio nel particolare status dell’ufficiale in servizio permanente. - Sulla discrezionalità del legislatore nella materia dell’inquadramento e dell’articolazione delle carriere nel pubblico impiego, v. sent. richiamata n. 5/2000. - Sulla preclusione della riammissione in magistratura al magistrato cessato dal servizio a sua domanda, v. sent. n. 10 del 2002.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, secondo comma, della legge 10 aprile 1954, n. 113 (Stato degli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 novembre 2005.

F.to:

Annibale MARINI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 novembre 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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