Corte costituzionale

Ordinanza n. 402/2005

Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 402

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
402/2005
Data di deposito
25 ottobre 2005
Data di decisione
12 ottobre 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:402

Norme oggetto del giudizio

  • art. 28, comma 4, primo periodo, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982
  • legge n. 516 del 7 agosto 1982
  • art. 28, comma 4, secondo periodo, decreto-legge n. 429 del 10 luglio 1982

Parametri

Massime

Massima n. 29920

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, Cost., dell'art. 28, quarto comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, «nella parte in cui prevede la non applicazione per l'anno 1981 ed eventualmente per i precedenti anni, della definizione automatica solo a carico di coloro che hanno presentato la dichiarazione 1981 a credito con richiesta di computazione del credito in detrazione nell'anno successivo e nella parte in cui tale definizione è ammessa qualora in sede di dichiarazione integrativa si rinunzi all'eventuale residuo credito che, in ogni caso deve superare lire 200.000 per periodo di imposta e, se inferiore, deve essere integrato fino alla predetta somma». La disparità di trattamento denunciata trova infatti giustificazione nella diversità delle situazioni poste a raffronto dal rimettente, vale a dire di opzione per il rimborso del credito dell'IVA relativo al 1981, ovvero di opzione per il computo nell'anno 1982 dell'intera eccedenza, avuto riguardo alle differenti modalità di realizzazione del credito del contribuente ed alla loro diversa influenza sul perseguimento delle finalità proprie del condono c. d. “tombale” previsto dall’art. 28 del decreto-legge n. 429 del 1982: la scelta del legislatore, nella prima ipotesi, meno frequente, di non subordinare il condono alla rinuncia del credito e di tener fermo il potere di accertamento, e di condizionare invece, nella seconda ipotesi, l’accesso al condono alla rinunzia al credito dell’IVA, piuttosto che riconoscere il credito stesso previa verifica della sua sussistenza, comportante una onerosa e più diffusa attività di controllo, è diretta a non frustrare la finalità perseguita, propria del condono “tombale” in esame, di definizione semplificata, spedita e globale delle pendenze tributarie. L'evocazione a parametro dell'art. 53, primo comma, Cost., concernente la disciplina sostanziale dei tributi, è, poi, non pertinente, riguardando la denunciata normativa sul condono la disciplina della definizione delle pendenze tributarie. - Sulle finalità dei condoni fiscali, cfr. sentt. n. 33 del 1981, n. 172 del 1986 e n. 321 del 1995, nonché ordd. n. 361 del 1992 e n. 550 del 2000. - Sulla non pertinenza dell’art. 53, primo comma, Cost., concernente la disciplina sostanziale dei tributi, in tema di definizione agevolata delle pendenze tributarie, v., ancora, sent. n. 172 del 1986.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 28, quarto comma, primo e secondo periodo, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione della evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1982, n. 516, sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 53, primo comma, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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