Corte costituzionale
Ordinanza n. 401/2005
Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 401
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 401/2005
- Data di deposito
- 25 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:401
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29919
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 94, commi 3 e 4, del d. lgs. 30 aprile 1992, n. 285, recante il nuovo codice della strada, nella parte in cui non prevede distinte sanzioni in relazione alle violazioni distintamente e specificamente previste nelle disposizioni precettive contenute nei precedenti commi 1 e 2, concernenti, rispettivamente, l'obbligo di richiedere, nel termine di 60 giorni, la trascrizione, al Pubblico registro automobilistico, dell'avvenuto trasferimento di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, ed il rinnovo o l'aggiornamento della carta di circolazione al Dipartimento per i trasporti. Tanto l'individuazione delle condotte punibili che la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano, infatti, nella discrezionalità del legislatore, la quale può essere oggetto di censura, nel giudizio di costituzionalità, soltanto ove il suo esercizio ne rappresenti un uso distorto o arbitrario, così da confliggere in modo manifesto con il canone della ragionevolezza: un siffatto contrasto, come del resto la prospettata disparità di trattamento, non sono ravvisabili nella specie, a motivo del consistente margine di adeguamento delle sanzioni che le disposizioni denunciate rendono possibile, perché la scelta del legislatore si è tradotta sì nella previsione di due fattispecie di illecito amministrativo che stabiliscono, ciascuna, un'unica sanzione pecuniaria da applicarsi, indifferentemente, nell'ipotesi della violazione di uno soltanto o di entrambi i precetti posti dai commi 1 e 2, ma tuttavia le sanzioni poste dai commi 3 e 4 dell'art. 94 del codice della strada non sono individuate in misura fissa, ma tramite una “forbice” edittale, la cui significativa ampiezza consente di irrogarle tenendo conto delle particolarità del caso concreto, così da poterne adeguare la misura alla effettiva gravità dell'infrazione, che ben può essere apprezzata anche in riferimento al grado di inadempimento dei precetti definiti dai commi 1 e 2. - L'individuazione delle condotte punibili e la scelta e la quantificazione delle relative sanzioni rientrano nella discrezionalità del legislatore, purché questa non sia esercitata in modo da confliggere manifestamente con il canone della ragionevolezza: cfr., da ultimo, sent. n. 144 del 2005. e ordd. n. 262 del 2005, n. 212 del 2004, n. 109 del 2004 e n. 234 del 2003.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 94, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Osimo, con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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