Corte costituzionale
Ordinanza n. 399/2005
Corte cost., ord. 25 ottobre 2005, n. 399
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 399/2005
- Data di deposito
- 25 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:399
Norme oggetto del giudizio
- art. 221-bis, comma 2, inserito, regio decreto n. 773 del 18 giugno 1931
- art. 7, decreto legislativo n. 480 del 13 luglio 1994
Parametri
Massime
Massima n. 29917
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell'art. 221-bis, secondo comma, del t.u.l.p.s., reso con r.d. 18 giugno 1931, n. 773, inserito dall'art. 7 del d.lgs. 13 luglio 1994, n. 480, nella parte in cui non prevede tra le violazioni depenalizzate anche quella – relativa all’obbligo di bollatura o di vidimazione dei registri prescritti - di cui all’art. 16 del regolamento di esecuzione del t.u., reso con r.d. 6 maggio 1940, n. 635, per inadeguata motivazione, da parte del giudice a quo, in ordine all’impossibilità di dare alla norma impugnata un’interpretazione conforme a Costituzione. L’autorità remittente, infatti, dando esclusivo rilievo al dato letterale della mancata esplicita inclusione della violazione delle modalità di tenuta del registro nella norma impugnata, la quale comprende, invece, tra quelle depenalizzate, la violazione dell’obbligo, ritenuto “principale”, di tenuta del registro stesso, di cui all’art. 128 del t.u., ritiene di non poter risolvere la questione sollevata “mediante un'interpretazione adeguatrice degli artt. 221 e 221-bis del t.u.l.p.s.”: ma in tal modo il giudice a quo non esperisce integralmente il percorso interpretativo, con la ricerca di una valutazione sistematica della normativa in esame volta all'eventuale individuazione di una ricaduta degli effetti della depenalizzazione della violazione dell'obbligo sancito dall'art. 128 del t.u. sul regime sanzionatorio dell'accessoria norma del regolamento che “prevede una condotta meramente strumentale all'adempimento dell'obbligo principale”. La richiesta di pronuncia additiva incidente sul secondo comma dell’art. 221-bis del t.u., inoltre, comporterebbe che, per la differente quantificazione del regime sanzionatorio rispetto al primo comma, la Corte costituzionale sarebbe chiamata ad operare, in ordine alla quantificazione della pena della nuova ipotesi depenalizzata, una scelta, non costituzionalmente vincolata, rimessa come tale alla discrezionalità del legislatore. - Rientra nella discrezionalità del legislatore la quantificazione delle sanzioni, tanto penali che amministrative: cfr. sent. n. 144 del 2005 e ord. n. 262 del 2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 221-bis, secondo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), inserito dall'art. 7 del decreto legislativo 13 luglio 1994, n. 480 (Riforma della disciplina sanzionatoria contenuta nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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