Corte costituzionale
Ordinanza n. 395/2005
Corte cost., ord. 21 ottobre 2005, n. 395
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 395/2005
- Data di deposito
- 21 ottobre 2005
- Data di decisione
- 12 ottobre 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:395
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29910
L’impiego della clausola elastica “senza giustificato motivo” nell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non comporta violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, giacchè la finalità dell’incriminazione (rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato) ed il quadro normativo in cui si innesta, consentono comunque al giudice di stabilire il significato di tale formula, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato e correlativamente permettono al destinatario della norma incriminatrice di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. E’, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione. - V., citate, sentenza n. 5 del 2004 e ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004.
Massima n. 29911
Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce l’arresto obbligatorio per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, posto che, successivamente all’ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma de qua, sotto il medesimo profilo oggi oggetto di censura (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla predetta legge n. 189 del 2002, sollevata con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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