Corte costituzionale

Ordinanza n. 395/2005

Corte cost., ord. 21 ottobre 2005, n. 395

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
395/2005
Data di deposito
21 ottobre 2005
Data di decisione
12 ottobre 2005
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:395

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29910

L’impiego della clausola elastica “senza giustificato motivo” nell’art. 14, comma 5-ter, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, non comporta violazione del principio di determinatezza dell’illecito penale, giacchè la finalità dell’incriminazione (rendere effettivo il provvedimento di espulsione, rimuovendo situazioni di illiceità o di pericolo correlate alla presenza dello straniero nel territorio dello Stato) ed il quadro normativo in cui si innesta, consentono comunque al giudice di stabilire il significato di tale formula, mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato e correlativamente permettono al destinatario della norma incriminatrice di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo. E’, pertanto, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-ter, del d.lgs. n. 286 del 1998, sollevata in riferimento all’art. 25 della Costituzione. - V., citate, sentenza n. 5 del 2004 e ordinanze n. 80 e n. 302 del 2004.

Massima n. 29911

Restituzione degli atti al giudice a quo affinché valuti la persistente rilevanza e non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, aggiunto dall’art. 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce l’arresto obbligatorio per il reato di ingiustificato trattenimento dello straniero nel territorio dello Stato, posto che, successivamente all’ordinanza di rimessione, non solo questa Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma de qua, sotto il medesimo profilo oggi oggetto di censura (sent. n. 223 del 2004), ma sono, altresì, intervenute rilevanti modifiche normative, rappresentate dal decreto legge 14 settembre 2004, n. 241 convertito, con emendamenti, nella legge 12 novembre 2004, n. 271.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), come modificato dalla legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevata, in riferimento all'art. 25 della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Emilia con l'ordinanza indicata in epigrafe;

2) ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Reggio Emilia, limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, comma 5-quinquies, del citato decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dalla predetta legge n. 189 del 2002, sollevata con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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