Corte costituzionale
Ordinanza n. 390/2005
Corte cost., ord. 14 ottobre 2005, n. 390
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 390/2005
- Data di deposito
- 14 ottobre 2005
- Data di decisione
- 11 ottobre 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Romano Vaccarella
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:390
Norme oggetto del giudizio
- art. 57, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 43, decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 26 settembre 1973
- art. 17, come modificato, decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29 settembre 1973
- art. 6, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
- art. 25, come modificato, decreto legislativo n. 46 del 26 febbraio 1999
- art. 1, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 193 del 27 aprile 2001
Parametri
Massime
Massima n. 29901
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo neppure specificato da che tipo di liquidazione o accertamento origini la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, il che non consente di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze prive della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. la citata ordinanza n. 235/2005. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v. la citata sentenza n. 280/2005.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Romano VACCARELLA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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