Corte costituzionale

Ordinanza n. 390/2005

Corte cost., ord. 14 ottobre 2005, n. 390

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
390/2005
Data di deposito
14 ottobre 2005
Data di decisione
11 ottobre 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Romano Vaccarella
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:390

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29901

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600, dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono un termine decadenziale per la notifica al contribuente della cartella esattoriale. L'ordinanza di rimessione difetta, infatti, della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo, non essendo neppure specificato da che tipo di liquidazione o accertamento origini la pretesa tributaria, ed è del tutto carente di motivazione in ordine alla rilevanza della questione, il che non consente di verificare se la rilevanza della questione nel giudizio a quo sia incisa dalla sopravvenuta sentenza n. 280 del 2005 di questa Corte e dall'art. 1 del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 31 luglio 2005, n. 156. - Sulla manifesta inammissibilità di questioni sollevate con ordinanze prive della descrizione della fattispecie oggetto del giudizio 'a quo', v. la citata ordinanza n. 235/2005. - Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dal decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193, nella parte in cui non prevede un termine, fissato a pena di decadenza, entro il quale il concessionario deve notificare al contribuente la cartella di pagamento delle imposte liquidate ai sensi dell’art. 36-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, v. la citata sentenza n. 280/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), dell'art. 43 del d.P.R. 26 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi), dell'art. 17 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), come modificato dall'art. 6 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 (Riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo, a norma dell'articolo 1 della legge 28 settembre 1998, n. 337) e dell'art. 25 del medesimo d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 27 aprile 2001, n. 193 (Disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi 26 febbraio 1999, n. 46 e 13 aprile 1999, n. 112, in materia di riordino della disciplina relativa alla riscossione), sollevata, in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Caserta con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Romano VACCARELLA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 14 ottobre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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