Corte costituzionale

Ordinanza n. 357/2005

Corte cost., ord. 30 settembre 2005, n. 357

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
357/2005
Data di deposito
30 settembre 2005
Data di decisione
28 settembre 2005
Esito
Ammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Relatore
Franco Bile
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:357

Parametri

  • art. 89, Costituzione
  • art. 90, Costituzione
  • art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
  • art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953

Massime

Massima n. 29761

E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di 'ex' Presidente della Repubblica, nei confronti della Corte di appello di Roma, in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla suddetta Corte di appello, in sede di rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal Presidente Cossiga nel corso del mandato presidenziale. Infatti, sotto il profilo soggettivo, la Corte ha già ritenuto la legittimazione del senatore Cossiga, come 'ex' Presidente della Repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato nei confronti di atti del potere giudiziario. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da parte dell'autorità giudiziaria, per il tramite dell'impugnata decisione, delle prerogative costituzionali di un 'ex' Presidente della Repubblica, come riconosciute da questa Corte nella sentenza n. 154 del 2004. - Vedi, citata, ordinanza n. 455/2002.

Massima n. 29762

Nel giudizio riguardante il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di 'ex' Presidente della Repubblica, nei confronti della Corte di appello di Roma, va disposta, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso anche al Presidente della Repubblica in carica, la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l'immunità di cui all'art. 90 della Costituzione, è oggetto della decisione della Corte di appello di Roma e del ricorso per conflitto di attribuzione. - Vedi, citata, sentenza n. 154/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga nei confronti della Corte di appello di Roma, con il ricorso indicato in epigrafe;

dispone:

a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al senatore Francesco Cossiga, in qualità di ricorrente;

b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di appello di Roma e al Presidente della Repubblica in carica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco BILE, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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