Corte costituzionale
Ordinanza n. 357/2005
Corte cost., ord. 30 settembre 2005, n. 357
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 357/2005
- Data di deposito
- 30 settembre 2005
- Data di decisione
- 28 settembre 2005
- Esito
- Ammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
- Relatore
- Franco Bile
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:357
Parametri
- art. 89, Costituzione
- art. 90, Costituzione
- art. 37, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 26, comma 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (16/3/1956 e s.m.)
- art. 37, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
Massime
Massima n. 29761
E’ ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di 'ex' Presidente della Repubblica, nei confronti della Corte di appello di Roma, in relazione alla sentenza n. 4024 del 23 settembre 2004, pronunciata dalla suddetta Corte di appello, in sede di rinvio, nel giudizio civile contro di lui promosso dal senatore Pierluigi Onorato per il risarcimento del danno derivante da dichiarazioni (ritenute diffamatorie) pronunciate dal Presidente Cossiga nel corso del mandato presidenziale. Infatti, sotto il profilo soggettivo, la Corte ha già ritenuto la legittimazione del senatore Cossiga, come 'ex' Presidente della Repubblica, a proporre conflitto fra poteri dello Stato nei confronti di atti del potere giudiziario. Sotto il profilo oggettivo, il ricorso deduce la lesione da parte dell'autorità giudiziaria, per il tramite dell'impugnata decisione, delle prerogative costituzionali di un 'ex' Presidente della Repubblica, come riconosciute da questa Corte nella sentenza n. 154 del 2004. - Vedi, citata, ordinanza n. 455/2002.
Massima n. 29762
Nel giudizio riguardante il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga, nella qualità di 'ex' Presidente della Repubblica, nei confronti della Corte di appello di Roma, va disposta, a norma dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87 del 1953, la notificazione del ricorso anche al Presidente della Repubblica in carica, la cui posizione costituzionale, in relazione alle questioni di principio circa l'immunità di cui all'art. 90 della Costituzione, è oggetto della decisione della Corte di appello di Roma e del ricorso per conflitto di attribuzione. - Vedi, citata, sentenza n. 154/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara ammissibile, ai sensi dell'art. 37 della legge 11 marzo 1953, n. 87, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato proposto dal senatore a vita Francesco Cossiga nei confronti della Corte di appello di Roma, con il ricorso indicato in epigrafe;
dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione della presente ordinanza al senatore Francesco Cossiga, in qualità di ricorrente;
b) che, a cura del ricorrente, l'atto introduttivo del conflitto e la presente ordinanza siano notificati alla Corte di appello di Roma e al Presidente della Repubblica in carica, entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione di cui al punto a), per essere successivamente depositati nella cancelleria di questa Corte entro il termine di venti giorni dalla notificazione, ai sensi dell'art. 26, terzo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 settembre 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco BILE, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 settembre 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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