Corte costituzionale
Ordinanza n. 328/2005
Corte cost., ord. 26 luglio 2005, n. 328
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 328/2005
- Data di deposito
- 26 luglio 2005
- Data di decisione
- 13 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:328
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992
- legge n. 461 del 26 novembre 1992
- art. 1, decreto-legge n. 564 del 30 settembre 1994
- legge n. 656 del 30 novembre 1994
- art. 3, comma 110, legge n. 549 del 28 dicembre 1995
Parametri
Massime
Massima n. 29708
E’ manifestamente inammissibile, per il difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, nella parte in cui assoggetta all'imposta sul patrimonio netto delle imprese le riserve di utili, sollevata in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.
Massima n. 29709
E’ manifestamente inammissibile, a causa della insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui prevedono la proroga dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, originariamente prevista per un solo triennio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione ed ai princìpi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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