Corte costituzionale

Ordinanza n. 328/2005

Corte cost., ord. 26 luglio 2005, n. 328

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
328/2005
Data di deposito
26 luglio 2005
Data di decisione
13 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:328

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, decreto-legge n. 394 del 30 settembre 1992
  • legge n. 461 del 26 novembre 1992
  • art. 1, decreto-legge n. 564 del 30 settembre 1994
  • legge n. 656 del 30 novembre 1994
  • art. 3, comma 110, legge n. 549 del 28 dicembre 1995

Parametri

Massime

Massima n. 29708

E’ manifestamente inammissibile, per il difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, nella parte in cui assoggetta all'imposta sul patrimonio netto delle imprese le riserve di utili, sollevata in relazione agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione.

Massima n. 29709

E’ manifestamente inammissibile, a causa della insufficiente motivazione dell'ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, nella parte in cui prevedono la proroga dell’imposta sul patrimonio netto delle imprese, originariamente prevista per un solo triennio.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1992, n. 394 (Disposizioni concernenti l'istituzione di un'imposta sul patrimonio netto delle imprese), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 461, e dell'art. 1 del decreto-legge 30 settembre 1994, n. 564 (Disposizioni urgenti in materia fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1994, n. 656, nonché dell'art. 3, comma 110, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 47 e 53 della Costituzione ed ai princìpi di tutela del legittimo affidamento e di certezza del diritto, dalla Commissione tributaria regionale della Puglia – sezione staccata di Lecce, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 26 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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