Corte costituzionale
Ordinanza n. 317/2005
Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 317
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 317/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:317
Norme oggetto del giudizio
- art. 22, comma 3, legge n. 48 del 13 febbraio 2001
- art. 123, bis in combinato disposto, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941
Parametri
Massime
Massima n. 29688
Restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito dell’entrata in vigore, intervenuta successivamente alle ordinanze di remissione, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis.
Massima n. 29689
Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi a uditore giudiziario, previsti dall'art. 18 della medesima legge n. 48 del 2001, dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per non avere il remittente tenuto conto della modifica della norma impugnata, già contenuta nel testo originario del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, pubblicato il successivo 8 settembre 2004, ed entrata in vigore prima del deposito delle ordinanze di rinvio. - Restituzione degli atti per ius superveniens in giudizi aventi ad oggetto analoghe questioni: ord. n. 157 del 2005. - Manifesta inammissibilità della questione per non avere il giudice a quo tenuto conto della modifica della norma impugnata, intervenuta con legge entrata in vigore prima del deposito dell'ordinanza di rimessione: ord. n. 79 del 2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con riguardo alle questioni da esso sollevate con le ordinanze, indicate in epigrafe, del 30 luglio 2004;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze, di cui in epigrafe, emesse il 16 settembre, il 20 settembre, il 4 ottobre e il 7 ottobre 2004.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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