Corte costituzionale

Ordinanza n. 317/2005

Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 317

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
317/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:317

Norme oggetto del giudizio

  • art. 22, comma 3, legge n. 48 del 13 febbraio 2001
  • art. 123, bis in combinato disposto, regio decreto n. 12 del 30 gennaio 1941

Parametri

Massime

Massima n. 29688

Restituzione al giudice a quo degli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, per una nuova valutazione della rilevanza, a seguito dell’entrata in vigore, intervenuta successivamente alle ordinanze di remissione, del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, convertito, con modificazioni, nella legge 5 novembre 2004, n. 262, il quale ha modificato il denunciato art. 22 della legge n. 48 del 2001, inserendovi un comma 3-bis.

Massima n. 29689

Manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale, in riferimento agli articoli 3 e 51 Cost., del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, e 123-bis del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, nella parte in cui non prevede l'esonero dalla prova preliminare e l'ammissione diretta alle prove scritte dei concorsi a uditore giudiziario, previsti dall'art. 18 della medesima legge n. 48 del 2001, dei candidati in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, per non avere il remittente tenuto conto della modifica della norma impugnata, già contenuta nel testo originario del decreto-legge 7 settembre 2004, n. 234, pubblicato il successivo 8 settembre 2004, ed entrata in vigore prima del deposito delle ordinanze di rinvio. - Restituzione degli atti per ius superveniens in giudizi aventi ad oggetto analoghe questioni: ord. n. 157 del 2005. - Manifesta inammissibilità della questione per non avere il giudice a quo tenuto conto della modifica della norma impugnata, intervenuta con legge entrata in vigore prima del deposito dell'ordinanza di rimessione: ord. n. 79 del 2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale del Lazio con riguardo alle questioni da esso sollevate con le ordinanze, indicate in epigrafe, del 30 luglio 2004;

dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 22, comma 3, della legge 13 febbraio 2001, n. 48 (Aumento del ruolo organico e disciplina dell'accesso in magistratura) e 123-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario) sollevate, in riferimento agli articoli 3 e 51 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con le ordinanze, di cui in epigrafe, emesse il 16 settembre, il 20 settembre, il 4 ottobre e il 7 ottobre 2004.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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