Corte costituzionale
Ordinanza n. 310/2005
Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 310
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 310/2005
- Data di deposito
- 22 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Annibale Marini
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:310
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29678
E’ manifestamente inammissibile, in quanto priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77 cod. proc. civ.
Massima n. 29679
E’ manifestamente infondata, in relazione all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale, per l’ipotesi in cui debba eseguirsi la notificazione a persona di residenza, dimora domicilio sconosciuti, ha eliminato l’ulteriore formalità, precedentemente prevista dall’art. 143, primo comma, c.p.c., rappresentata dall'affissione di una copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza “reale” degli atti – quale appunto quella prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ. – non contrastano con l'art. 24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato risulti – il che, nella fattispecie, non appare – manifestamente irragionevole. - Vedi, citate, ordinanze n. 119/2001 e n. 591/1989.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe;
b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale con la predetta ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Annibale MARINI, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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