Corte costituzionale

Ordinanza n. 310/2005

Corte cost., ord. 22 luglio 2005, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
310/2005
Data di deposito
22 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Annibale Marini
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:310

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29678

E’ manifestamente inammissibile, in quanto priva di rilevanza nel giudizio 'a quo', la questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui prevede che se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell’art. 77 c.p.c., l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante il deposito di copia dell'atto presso la casa comunale, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, a causa della ingiustificata disparità di trattamento, sotto il profilo della tutela del diritto alla riservatezza, in danno della persona di cui non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio, in assenza del procuratore previsto dall'art. 77 cod. proc. civ.

Massima n. 29679

E’ manifestamente infondata, in relazione all’art. 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, il quale, per l’ipotesi in cui debba eseguirsi la notificazione a persona di residenza, dimora domicilio sconosciuti, ha eliminato l’ulteriore formalità, precedentemente prevista dall’art. 143, primo comma, c.p.c., rappresentata dall'affissione di una copia dell'atto da notificare nell'albo dell'ufficio giudiziario dinanzi al quale si procede. Infatti, la giurisprudenza di questa Corte è consolidata nell'affermare che le presunzioni legali di conoscenza sulle quali si fondano le forme di notificazione che non assicurano la conoscenza “reale” degli atti – quale appunto quella prevista dall'art. 143, primo comma, cod. proc. civ. – non contrastano con l'art. 24 della Costituzione se non quando il bilanciamento, discrezionalmente operato dal legislatore, tra l'interesse del notificante al compimento della notificazione e l'interesse del destinatario all'effettiva conoscenza dell'atto notificato risulti – il che, nella fattispecie, non appare – manifestamente irragionevole. - Vedi, citate, ordinanze n. 119/2001 e n. 591/1989.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 143, primo comma, del codice di procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di L'Aquila con l'ordinanza in epigrafe;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 174, comma 6, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), sollevata, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della Costituzione, dal medesimo Tribunale con la predetta ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Annibale MARINI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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