Corte costituzionale
Ordinanza n. 3/2005
Corte cost., ord. 11 gennaio 2005, n. 3
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 3/2005
- Data di deposito
- 11 gennaio 2005
- Data di decisione
- 10 gennaio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- ONIDA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:3
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
- legge n. 222 del 9 ottobre 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29040
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione da parte di cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione. L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta da parte del remittente, il quale omette addirittura di dare atto della qualità di lavoratrice subordinata rivestita dalla parte e di indicare la data di inizio dell’attività espletata – assolutamente necessaria al fine di stabilire se la stessa fosse occupata nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 195 del 2002 -, è tale da non consentire un’adeguata valutazione della rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate con ordinanze contenenti una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, v. le citate ordinanze nn. 119/2002, 141/2003, 188/2004 e 189/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.
F.to:
Valerio ONIDA, Presidente
Alfonso QUARANTA, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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