Corte costituzionale

Ordinanza n. 3/2005

Corte cost., ord. 11 gennaio 2005, n. 3

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
3/2005
Data di deposito
11 gennaio 2005
Data di decisione
10 gennaio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
ONIDA
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:3

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, decreto-legge n. 195 del 9 settembre 2002
  • legge n. 222 del 9 ottobre 2002

Parametri

Massime

Massima n. 29040

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195, convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, censurato, in riferimento agli articoli 2, 3 e 35 della Costituzione, nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione sino alla data di proponibilità della domanda di regolarizzazione da parte di cittadini extracomunitari e non soltanto in pendenza del procedimento di regolarizzazione. L’insufficiente descrizione della fattispecie concreta da parte del remittente, il quale omette addirittura di dare atto della qualità di lavoratrice subordinata rivestita dalla parte e di indicare la data di inizio dell’attività espletata – assolutamente necessaria al fine di stabilire se la stessa fosse occupata nei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 195 del 2002 -, è tale da non consentire un’adeguata valutazione della rilevanza della questione. - Sulla manifesta inammissibilità delle questioni sollevate con ordinanze contenenti una insufficiente descrizione della fattispecie concreta, v. le citate ordinanze nn. 119/2002, 141/2003, 188/2004 e 189/2004.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 del decreto-legge 9 settembre 2002, n. 195 (Disposizioni urgenti in materia di legalizzazione del lavoro irregolare di extracomunitari), convertito, con modificazioni, nella legge 9 ottobre 2002, n. 222, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3 e 35 della Costituzione, dal Tribunale di Latina, sezione distaccata di Gaeta, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2005.

F.to:

Valerio ONIDA, Presidente

Alfonso QUARANTA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 gennaio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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