Corte costituzionale
Ordinanza n. 298/2005
Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 298
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 298/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:298
Norme oggetto del giudizio
- art. 19, legge n. 74 del 6 marzo 1987
- art. 11, legge n. 576 del 20 settembre 1980
- art. 17, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
- art. 18, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972
Parametri
Massime
Massima n. 29661
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74, dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, nella parte in cui assoggettano a contributo in favore della Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, nella misura del 2%, e ad IVA, nella misura del 20%, le attività professionali del difensore che assiste un coniuge in un giudizio di scioglimento del matrimonio. Infatti, l’ordinanza di rimessione, emessa nel corso di un arbitrato rituale, presenta una motivazione manifestamente insufficiente in ordine all'affermata competenza dell'arbitro a conoscere delle questioni tributarie e previdenziali in via incidentale.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 19 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), dell'art. 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), e degli articoli 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dall'arbitro di Venezia con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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