Corte costituzionale
Ordinanza n. 296/2005
Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 296
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 296/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giovanni Maria Flick
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:296
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 29658
E’ manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, numero 2, cod. pen., il quale prevede la revoca di diritto del beneficio della sospensione condizionale della pena, nel caso di sopravvenienza di un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata con quella sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163 cod. pen., sollevata con riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, per l’asserita disparità di trattamento rispetto alla disciplina dell’affidamento in prova al servizio sociale e per la violazione dei principi di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena. Infatti, con riferimento al parametro di cui all’art. 3 Cost., risulta comunque palese l'inidoneità del 'tertium comparationis' evocato dal giudice rimettente, stante l'eterogeneità delle situazioni poste a confronto. Quanto al parametro di cui all’art. 27 Cost., nessuna violazione dei principì di personalità della responsabilità penale e della funzione rieducativa della pena può essere ravvisata in riferimento ad una disciplina che – nel caso di sopravvenienza di sentenze di condanna per fatti anteriormente commessi a pena che, cumulata con quella sospesa, determini il superamento dei limiti discrezionalmente stabiliti dal legislatore e, con esso, la caduta del presupposto per la concessione del beneficio – ripristini l'esecuzione della pena già sospesa, senza prevedere alcuna «detrazione» per il periodo di sospensione trascorso, che è un periodo di «non esecuzione» di alcuna sanzione penale.
Massima n. 29659
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, cod. pen., nella parte in cui prevede che la sospensione condizionale della pena non possa essere concessa più di due volte, anche quando il superamento di tale limite numerico sia determinato dalla sopravvenienza di condanne per reati anteriormente commessi a pene che – cumulate alla parte residua della pena sospesa che, ad avviso del giudice, dovrebbe espiarsi – non superino i limiti indicati dall'art. 163 cod. pen., in quanto il quesito verte su norma della quale il rimettente non deve fare applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 164, quarto comma, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, primo comma, numero 2, del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Reggio Calabria con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Giovanni Maria FLICK, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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