Corte costituzionale

Ordinanza n. 288/2005

Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 288

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
288/2005
Data di deposito
19 luglio 2005
Data di decisione
7 luglio 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:288

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992

Parametri

Massime

Massima n. 29650

E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ICI, la determinazione del valore imponibile di un fabbricato ancora in corso di costruzione, ma già iscritto a catasto e dotato della relativa rendita, debba effettuarsi sulla base di quest'ultima, anziché sulla base del solo valore dell'area, senza tener conto del valore del fabbricato. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, è insufficientemente descritta la fattispecie in ordine alla circostanza di fatto (controversa nel giudizio, si riferisce) dell'avvenuta ultimazione del fabbricato al momento dell'attribuzione della rendita catastale, che costituisce invece accertamento pregiudiziale ad ogni altro rilievo, perché, nel caso in cui il fabbricato fosse stato già “ultimato” (ai fini dell'applicazione della normativa catastale) e, pertanto, costituisse un'autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dovendosi fare applicazione della disposizione denunciata in un'ipotesi completamente diversa da quella, regolata dal comma 6 dello stesso art. 5, concernente il caso di un fabbricato ancora in costruzione: una siffatta insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il controllo della Corte costituzionale sulla rilevanza.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze