Corte costituzionale
Ordinanza n. 288/2005
Corte cost., ord. 19 luglio 2005, n. 288
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 288/2005
- Data di deposito
- 19 luglio 2005
- Data di decisione
- 7 luglio 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:288
Norme oggetto del giudizio
- art. 5, comma 2, decreto legislativo n. 504 del 30 dicembre 1992
Parametri
Massime
Massima n. 29650
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., dell'art. 5, comma 2, del d. lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nella parte in cui stabilisce che, ai fini dell'ICI, la determinazione del valore imponibile di un fabbricato ancora in corso di costruzione, ma già iscritto a catasto e dotato della relativa rendita, debba effettuarsi sulla base di quest'ultima, anziché sulla base del solo valore dell'area, senza tener conto del valore del fabbricato. Nell’ordinanza di rimessione, infatti, è insufficientemente descritta la fattispecie in ordine alla circostanza di fatto (controversa nel giudizio, si riferisce) dell'avvenuta ultimazione del fabbricato al momento dell'attribuzione della rendita catastale, che costituisce invece accertamento pregiudiziale ad ogni altro rilievo, perché, nel caso in cui il fabbricato fosse stato già “ultimato” (ai fini dell'applicazione della normativa catastale) e, pertanto, costituisse un'autonoma unità immobiliare potenzialmente produttiva di reddito, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dovendosi fare applicazione della disposizione denunciata in un'ipotesi completamente diversa da quella, regolata dal comma 6 dello stesso art. 5, concernente il caso di un fabbricato ancora in costruzione: una siffatta insufficiente descrizione della fattispecie impedisce il controllo della Corte costituzionale sulla rilevanza.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 (Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria regionale della Liguria con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 luglio 2005.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: DI PAOLA
Testo integrale
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