Corte costituzionale
Ordinanza n. 268/2005
Corte cost., ord. 7 luglio 2005, n. 268
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 268/2005
- Data di deposito
- 7 luglio 2005
- Data di decisione
- 23 giugno 2005
- Esito
- Restituzione degli atti
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:268
Norme oggetto del giudizio
- articolo unico come modificato, legge n. 749 del 15 luglio 1911
- art. 55, comma 18, legge n. 449 del 27 dicembre 1997
- art. 2, comma 2, ter, decreto-legge n. 8 del 26 gennaio 1999
- legge n. 75 del 25 marzo 1999
Parametri
Massime
Massima n. 29516
Restituzione al giudice rimettente degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 23 e 120 della Costituzione, dell’articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall’art. 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dell’art. 2, comma 2-ter, del decreto-legge 26 gennaio 1999, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1999, n. 75. Successivamente all’ordinanza di rimessone, infatti, è sopravvenuta la sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee 9 settembre 2004, in causa C-72/03, che ha statuito che il tributo disciplinato dalle norme censurate costituisce una tassa di effetto equivalente a un dazio doganale all’esportazione, ai sensi dell’art. 23 del Trattato CE, nonostante essa gravi anche sulle merci la cui destinazione finale si trova all’interno dello Stato membro e, quindi, ha enunciato principi che, inserendosi direttamente nell’ordinamento interno, con il valore di 'ius superveniens', condizionano e determinano i limiti in cui quella norma conserva efficacia e deve essere applicata anche dal giudice nazionale, sicché si impone una valutazione sulla persistente rilevanza della questione sollevata. - Sentenze citate nn. 125/2004, 62/2003, 255/1999, 389/1989 e 113/1985.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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