Corte costituzionale

Ordinanza n. 259/2005

Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 259

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
259/2005
Data di deposito
1° luglio 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Restituzione degli atti
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giovanni Maria Flick
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:259

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29497

Va ordinata la restituzione degli atti al giudice rimettente nel giudizio di legittimità costituzionale riguardante, in riferimento all'art. 76 della Costituzione, l'art. 180, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nella parte in cui prevede per il delitto di abuso di informazioni privilegiate una pena notevolmente superiore a quella precedentemente comminata dall'omologa disposizione contenuta nell'art. 2 della legge 17 maggio 1991, n. 157. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuta la legge 18 aprile 2005, n. 62, il cui art. 9 – novellando il d.lgs. n. 58 del 1998 – ha integralmente ridisegnato la disciplina dell'abuso di informazioni privilegiate, in attuazione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato), e delle direttive di attuazione della Commissione 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE. A seguito di tale intervento normativo, la figura criminosa 'de qua' – contemplata dal nuovo art. 184 del citato decreto legislativo – risulta modificata sia in rapporto alla descrizione del fatto incriminato che con riguardo alla risposta punitiva. Si impone, di conseguenza, la restituzione degli atti al giudice 'a quo' per un nuovo esame della rilevanza della questione: e ciò non tanto in rapporto al diverso regime sanzionatorio della figura criminosa (essendo evidente che la nuova disciplina legislativa, se vale senz'altro a sanare per il futuro il supposto eccesso di delega denunciato dal rimettente, resta comunque inapplicabile ai fatti anteriori, trattandosi di modifica 'in peius'); quanto piuttosto in relazione ai sopravvenuti mutamenti nella descrizione del fatto tipico, e segnatamente alla nuova e più specifica definizione dell'informazione oggetto degli abusi incriminati: mutamenti a fronte dei quali si rende necessario che il rimettente verifichi se la fattispecie concreta sottoposta al suo esame resti o meno tuttora penalmente significativa.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte d'appello di Brescia.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Giovanni Maria FLICK, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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