Corte costituzionale
Ordinanza n. 257/2005
Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 257
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 257/2005
- Data di deposito
- 1° luglio 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maddalena
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:257
Norme oggetto del giudizio
- decreto legislativo n. 9 del 15 gennaio 2002
Parametri
Massime
Massima n. 29495
E’ manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione e in relazione all'art. 2, comma 1, lettera mm), della legge 22 marzo 2001, n. 85, la questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, “nella parte in cui ha omesso di prevedere che, nel caso di guida senza patente la cui validità sia scaduta, alla violazione consegua la sola sanzione amministrativa della pena pecuniaria, nonché la sanzione accessoria del ritiro della patente di guida, disponendo la contestuale abrogazione del secondo e del terzo periodo del comma 7 dell'articolo 126 del nuovo codice della strada, introdotti dal comma 3 dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507”, con ciò lasciando “sopravvivere la sanzione amministrativa del fermo amministrativo per la durata di due mesi”. Infatti, l'orientamento consolidato di questa Corte in punto di esercizio incompleto della delega è nel senso che tale evenienza non comporta di per sé la violazione degli articoli 76 e 77 della Costituzione, salvo che ciò non determini uno stravolgimento della legge di delegazione. Nel caso all'esame, non è riscontrabile alcun stravolgimento della legge delega n. 85 del 2001, giacché l'art. 2, comma 1, lettera mm), della medesima legge – che stabilisce, appunto, l'abrogazione del secondo e terzo periodo del comma 7 dell'art. 126 del codice della strada, e cioè della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo in conseguenza della violazione di guida con patente la cui validità sia scaduta – è previsione che, collocandosi nel più ampio contesto di numerosi criteri direttivi che presiedono alla disciplina di vari e diversi aspetti della materia della circolazione stradale, si riferisce soltanto ad una puntuale e specifica ipotesi attinente al sistema sanzionatorio, sicché la sua omessa attuazione da parte del d.lgs. n. 9 del 2002 non è suscettibile di pregiudicare i principi ed i fini della legge di delegazione stessa. - Sull'esercizio incompleto della delega, vedi, citate, sentenze n. 149/2005, n. 218/1987, n. 8/1977 e n. 41/1975.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9 (Disposizioni integrative e correttive del nuovo codice della strada, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 22 marzo 2001, n. 85), sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice di pace di Vignola con l'ordinanza in epigrafe indicata.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Paolo MADDALENA, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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