Corte costituzionale
Ordinanza n. 253/2005
Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 253
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 253/2005
- Data di deposito
- 1° luglio 2005
- Data di decisione
- 20 giugno 2005
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- CAPOTOSTI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2005:253
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 12, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
- legge n. 214 del 1° agosto 2003
- art. 7, comma 10, decreto-legge n. 151 del 27 giugno 2003
Parametri
Massime
Massima n. 29491
E’ manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale riguardante: a) l'art. 3, comma 12, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151, convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, nella parte in cui introduce la previsione della sospensione della patente di guida al comma 8 dell'art. 172 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che non prevedeva tale sanzione accessoria, per violazione degli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge 22 marzo 2001, n. 85 (Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada), atteso che il legislatore delegante imponeva il riferimento alla formulazione dell'art. 129 del Codice della strada, vigente all'epoca di entrata in vigore della stessa legge delega; b) l'art.7, comma 10, del predetto decreto-legge n. 151 del 2003 – che ha sostituito la tabella dei punteggi di cui all'art. 126-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, prevedendo la decurtazione di cinque punti dalla patente per la violazione dell'obbligo di allacciare le cinture di sicurezza posto dall'art. 172, comma 8, dello stesso decreto legislativo, per contrasto con gli artt. 76 e 77 della Costituzione, in relazione agli artt. 2, comma 1, lettera qq) numero 2, e 6 della legge di delega n. 85 del 2001, atteso che il richiamato criterio direttivo prevede la sottrazione di cinque punti per la violazione di norme per le quali “l'attuale formulazione” dell'art. 129, comma 1, del Codice della strada – che rimanda alle norme vigenti alla data della sua entrata in vigore e, quindi, con riferimento alle cinture di sicurezza, solo alla sanzione pecuniaria – commina la sospensione della patente alla seconda violazione, mentre la sospensione della patente alla seconda violazione in un periodo di due anni è stata introdotta solo con il decreto legge n. 151 del 2003, con la conseguenza che sarebbe stata consentita una minore detrazione di punti (da 1 a 4). Infatti, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, i parametri costituzionali invocati «reggono soltanto i rapporti fra legge delegante e decreto legislativo delegato – ed è pertanto fuor d'opera assumerli quale stregua del giudizio di costituzionalità – qualora sia questione di una norma contenuta in un atto estraneo a quei rapporti». - V. sentenza n. 218/1987; ordinanze nn. 294 e 159/2004.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 12, e 7, comma 10, del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151 (Modifiche ed integrazioni al codice della strada), convertito, con modificazioni, nella legge 1° agosto 2003, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 76 e 77 della Costituzione, dal Giudice di pace di Dolo, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.
F.to:
Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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