Corte costituzionale

Ordinanza n. 252/2005

Corte cost., ord. 1° luglio 2005, n. 252

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
252/2005
Data di deposito
1° luglio 2005
Data di decisione
20 giugno 2005
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Fernanda Contri
Presidente
CAPOTOSTI
ECLI
ECLI:IT:COST:2005:252

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 29490

E’ manifestamente inammissibile, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 300, secondo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che il processo è interrotto dal momento della decisione del giudice circa l'esistenza o l'idoneità dell'evento dichiarato, nei casi in cui sorga contestazione al riguardo, anziché - nei medesimi casi - da quello della dichiarazione del procuratore; e dell'art. 305 del medesimo codice, nella parte in cui non prevede che il termine per la riassunzione decorre dalla comunicazione del provvedimento del giudice anziché dalla dichiarazione dell'evento in udienza. Infatti, il dubbio di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile è prospettato dal rimettente in relazione all'orientamento prevalente della giurisprudenza di legittimità. Tuttavia, nella giurisprudenza di legittimità, sia anteriore sia successiva all'ordinanza di rimessione, si rilevano anche pronunce che si discostano dall'indicato orientamento e che, ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione del processo, conferiscono rilievo al momento della comunicazione alle parti dell'ordinanza del giudice che abbia dichiarato l'interruzione, quando non ne sia stata data lettura in udienza, anziché al momento della dichiarazione in udienza dell'evento interruttivo. Ne deriva che il rimettente, avendo solo la facoltà, non già l'obbligo, di uniformarsi al prevalente orientamento giurisprudenziale, ben poteva interpretare la norma nel senso da lui ritenuto conforme a Costituzione. - V. sentenze n. 91/2004 e n. 233/2003.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 300, secondo comma, e 305 del codice di procedura civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 giugno 2005.

F.to:

Piero Alberto CAPOTOSTI, Presidente

Fernanda CONTRI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'1 luglio 2005.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

Di questa pronuncia LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze